19 novembre 2018

Il tramonto della ricevuta fiscale

Autore: Pasquale Pirone
Il D.L. n. 119/2018 (collegato fiscale alla Manovra di Bilancio 2019) ha apportato modifiche al D. Lgs. n. 127/2015 in merito alla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi.

In particolare, la novella stabilisce l’obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA). La nuova formulazione dispone inoltre che la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del suddetto decreto IVA.

L’obbligo è, tuttavia, anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Ad ogni modo, per il 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018 ed eventuali casi di esonero potranno essere definiti con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Tutto quanto anzidetto è previsto dall’art. 17 del D.L. 119/2018 il quale va, dunque, a modificare il comma 1 art. 2 D.Lgs. 127/2015.

La scomparsa della ricevuta fiscale – Come ben noto a tutti, per le operazioni di cui all’art. 22 del Decreto IVA vige l’obbligo di certificare i corrispettivi mediante l’emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale. Per esse, si avrà, invece, obbligo di mettere fattura solo laddove ciò venga espressamente richiesto dal cliente. Si tratta, in particolare delle seguenti operazioni: cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; operazioni esenti indicate ai punti da 1) a 5) e ai punti. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10; attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

L’estensione dell’obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, comporterà con se, come naturale conseguenza, anche la graduale scomparsa della ricevuta fiscale (oltre che dello scontrino fiscale), visto che ai sensi del comma 5 art. 2 del D. Lgs. 127/2015, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi restando, comunque, fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

La deroga – Ad ogni modo, l’art. 17 del collegato fiscale aggiunge, altresì, all’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 due nuovi comma, il 6-ter ed il 6-quater. In particolare il comma 6-ter, sancisce che le operazioni eseguite nel settore del commercio al minuto e delle attività assimilate effettuate nelle zone individuate con apposito decreto del MEF, potranno continuare ad essere documentate con il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale. Il nuovo comma 6-quater, prevede poi che soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata (ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 175/2014), possano adempiere all’obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema TS (dati che potranno essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall’elaborazione della precompilata).
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