12 marzo 2018

Impatriati: obblighi nel modello Redditi 2018

Da indicare i redditi esteri esclusi dalle agevolazioni ad hoc

Autore: Andrea Amantea
Nell’ambito delle agevolazione riconosciuta ai c.d. impatriati, la pubblicazione definitiva del modello Redditi P.F. 2018 (periodo di imposta 2017) ha messo in chiaro gli obblighi dichiarativi in capo a tali soggetti beneficiari del regime agevolativo previsto dall’art. 2 della legge 238/2010 ovvero dall’art. 16 del D.Lgs 147/2015. Quest’ ultimi sono chiamati ad indicare nel nuovo rigo RE 21 anche l’ammontare degli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero che non beneficiano dell’agevolazioni.

Agevolazioni attività di impresa e lavoro autonomo - La Legge 238/2010 ha previsto degli incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei soggetti individuati con Decreto 3 giugno 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; il legislatore dispone la concessione di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa, avviate in Italia, in favore di cittadini dell’Unione europea in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente una attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa, fuori dal Paese d’origine e dall’Italia e in favore di cittadini dell’Unione europea che hanno svolto fuori dal Paese d’origine e dall’Italia una attività di studio per conseguire un titolo di laurea o di specializzazione post lauream.

In pratica tali benefici si applicano ai soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, e sono agevolati anche coloro che avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia. In particolare, concorre al reddito imponibile:
  • Il 20% del reddito percepito per le lavoratrici;
  • Il 30% del reddito percepito per i lavoratori.

Il regime si applica per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

Regime fiscale dei lavoratori e l’intervento del decreto fiscale – Un’ulteriore agevolazione per i lavoratori impatriati è riconducibile all’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 citato in premessa; in tal caso il legislatore dispone che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la loro residenza in Italia, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:
  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
  • l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
  • l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
  • i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (vedi D.M. attuativo Mef 26 maggio 2016).

Per i lavoratori autonomi non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un’impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.

Per i lavoratori autonomi si applica dal 1° gennaio 2017.

L’Ultimo intervento del decreto fiscale – Il D.L 148/2017 è intervenuto in materia di agevolazioni fiscali riconosciute agli impatriati, con una disposizione di carattere derogatorio, sull’art 16 comma 4 del D.Lgs 147/2015 sopra richiamato; lo stesso prevede che i lavoratori rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo l’abbattimento IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa previsto della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ossia detassazione dell’80% per le lavoratrici e 70% per i lavoratori. In alternativa, essi possono optare per il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015 (abbattimento Irpef 50%). Con l’intervento del decreto fiscale "tale opzione ha effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina di cui alla menzionata legge n. 238 del 2010" (vedi Schede di lettura Senato D.L. 148/2017 - A.S. n. 2942).

Le novità del quadro RE – Ritornando alle novità del Quadro RE “redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni” che interessano i soggetti finora individuati, nel nuovo rigo RE 21 coloro che si avvalgono del regime agevolativo sopra descritto sono ora chiamati ad esporre nella colonna 2 gli eventuali redditi di lavoro autonomo prodotti all’estero, ricompresi nella colonna 3 (relativa alla differenza tra compensi percepiti e spese deducibili), per i quali non si applica la tassazione agevolata (vedi Circolare Agenzia delle Entrate n. 17 del 23 maggio 2017).
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