29 dicembre 2018

Imposta di bollo, esenti le istanze di rimborso di tariffe erroneamente versate

Autore: Redazione Fiscal Focus
Le Tariffe applicabili alla richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nonché le conseguenti domande di rimborso per erroneo versamento sono da ritenersi riconducibili al pagamento di un tributo ed in quanto tali esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 5, quinto comma, della Tabella, Allegato “B”, al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 avente per oggetto la “Disciplina dell’imposta di bollo”.

Questa è la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate pubblicando la Risposta n. 144, titolata “Imposta di Bollo su istanze di rimborso di tariffe erroneamente versate per richiesta di Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni Integrate Ambientali Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n. 212”

Nel rispondere all’istanza l’Agenzia delle Entrate ripercorre il presupposto dell’Imposta di bollo laddove all’articolo 1 del D.P.R. n. 642/72 dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.

Il successivo articolo 3 della tariffa allegata al citato Decreto stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per le “… Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”.

Quindi, in linea generale, le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l’atto di impulso di un procedimento amministrativo, sono soggette all’imposta di bollo.

Questa analisi, tuttavia, non è sufficiente ad affermare che un’istanza di rimborso di tariffe erroneamente versate debba essere assoggettata ad imposta di bollo ed infatti la stessa Tabella allegata al Decreto n. 642/72 indica quali atti siano considerati esenti dalla sua applicazione.

In particolare, l’articolo 5, comma 5, della citata tabella, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.

In relazione al quesito specifico è, pertanto, necessario analizzare la natura giuridica delle tariffe per le quali si intende richiedere il rimborso in quanto erroneamente versate e per far ciò l’Agenzia delle Entrate prende spunto dal contenuto della Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, la quale con propria ordinanza n. 8956 del 16.04.2007 ha sentenziato che “…L’esame della disciplina concernente gli oneri posti a carico del richiedente la valutazione dell’impatto ambientale convince che deve essere esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla sussistenza dell’obbligo di versare il contributo previsto, nel caso di specie ratione temporis, dalla Legge n. 136 del 1999, articolo 27, (ma la situazione non è diversa nel nuovo regime emergente dal c.d. ‘Codice dell’Ambiente’). Tale controversia, infatti, pur avendo ad oggetto una prestazione che si ricollega all’espletamento di un pubblico servizio, non afferisce a un rapporto di concessione né implica un sindacato sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, in quanto l’obbligo di pagamento sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla Pubblica Amministrazione spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati, i presupposti oggettivi o il ‘quantum’ del corrispettivo dovuto. Trattandosi, quindi, di controversia attinente alla spettanza o meno del corrispettivo di un pubblico servizio, non è configurabile in proposito (…) la giurisdizione del giudice amministrativo…”.

Più semplicemente ha affermato che il corrispettivo pagato dal contribuente a seguito di istanza di Via o di Aia debba trovare fondamento nella legge e non in un rapporto contrattuale a prestazioni bilaterali, presentato quindi i connotati di una “tassa” ovvero di una prestazione economica che lo Stato può imporre al fine di procurarsi una entrata in stretta correlazione all’espletamento di funzioni pubbliche che riguardano specificamente l’obbligato in una situazione di scambio di utilità.

Tali somme sono qualificate come “Tariffe” ed individuate dal decreto 4 gennaio 2018, n. 1, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “… sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura e i costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA …”.

Per quanto sopra esposto l’Agenzia delle Entrate ritiene che la natura tributaria rivestita dalle tariffe applicabili alle richieste della VIA, dell’AIA e, conseguentemente alle istanze di rimborso delle tariffe erroneamente versate per le predette richieste sono da considerarsi esenti dall’imposta di bollo ai sensi del citato articolo 5, quinto comma della tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972.
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