L’Agenzia delle entrate, con la
risposta n° 323/2019 chiarisce che per il rilascio dei duplicati dei documenti informatici di un documento amministrativo non deve essere applicata l’imposta di bollo.
Il caso portato all’attenzione dell’Amministrazione riguarda un processo di dematerializzazione degli atti degli uffici e della giunta attuata da una Regione. In linea generale, per la produzione e il rilascio di copie conformi, in qualsiasi formato, il richiedente deve pagare l’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n° 642 del 1972.
Come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale esiste la possibilità di produrre e rilasciare duplicati informatici di documenti informatici, da trasmettere via PEC al richiedente, per i quali non occorre l’attestazione di conformità poiché costituisce a tutti gli effetti un originale. Ma tale copia deve essere assoggettata all’imposta di bollo?
L’articolo 5 del DPR n° 642/1972 definisce come copia la riproduzione, parziale o totale, di un documento dichiarato conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.
Il DPCM 13 novembre 2014 all’articolo 5, comma 1, stabilisce che “
Il duplicato informatico di un documento informatico di cui all’art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema diverso, contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine”.
Pertanto dal punto di vista tecnico il duplicato è identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando il file originale stesso.
Ne consegue che il presupposto impositivo dell’imposta di bollo si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici muniti di dichiarazione di conformità all’originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.