L’Agenzia delle entrate con la
Circolare 8/E è tornata sulle novità introdotte dalla
Legge di bilancio 2019 soffermandosi anche sull’ Imposta sostitutiva applicabile per opzione ai pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.
L’imposta sostitutiva è applicabile ai redditi di fonte estera di qualsiasi categoria; l’eventuale revoca preclude una nuova opzione.
La Manovra 2019
L’art. 24-ter del
T.U.I.R. introdotto dalla Manovra 2019, al comma 1 prevede che “fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei
redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione”.
I redditi di pensione cui la norma in commento fa riferimento sono quelli individuati dall’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR, ossia le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
Il concetto di residenza
L’individuazione del concetto di residenza ai fini della normativa è rimandata all’art.2 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
I soggetti interessati
L’opzione in esame è esercitabile dalle persone fisiche che:
- non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
- trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (v. articolo 24-ter, comma 2, del TUIR).
Come riportato nella circolare 8/E citata in premessa, le persone fisiche che intendono esercitare l’opzione prevista dal nuovo articolo 24-ter del TUIR devono indicare (in attesa di istruzioni ufficiali, tale indicazione potrebbe avvenire in dichiarazione dei redditi) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione. A seguito di tale indicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione (v. articolo 24-ter, comma 2, del TUIR).
L’opzione per l’imposta sostitutiva è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. L’opzione è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace (v. articolo 24-ter, commi 4 e 5, del TUIR).
La revoca dell’opzione
La disciplina della revoca dell’opzione nonché dell’eventuale decadenza è demandata al comma 7 dell’art.24-ter; in particolare:
- l’opzione è revocabile dal contribuente;
- nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti;
- gli effetti dell’opzione cessano laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal suddetto articolo 24-ter o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle normative di riferimento.
La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione.
L’imposta sostitutiva non è deducibile da nessun’altra imposta o contributo e deve essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione dei redditi, applicandosi per quanto attiene l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e le disposizioni previste per l’IRPEF in quanto compatibili (v. articolo 24-ter, comma 6, del TUIR).
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