11 maggio 2018

IMPOSTA SUGLI IMMOBILI. AGEVOLAZIONE ANCHE CON CATEGORIA A/10

Autore: Paola mauro
In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le “abitazioni principali” spetta anche nel caso in cui l’unità immobiliare appartenga alla categoria catastale A/10 (uffici e studi privati), purché il contribuente dimostri di dimorarvi abitualmente con il suo nucleo familiare.

È quanto emerge dalla sentenza n. 227/05/18 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

La Commissione Provinciale ha accolto il ricorso del contribuente, avverso l’avviso di accertamento emesso ai fini ICI dal Comune di Roma Capitale per l’annualità 2008, a causa del mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti per l’abitazione provinciale in ragione dell’accatastamento dell’unità immobiliare in A/10 (corrisponde a “uffici e studi privati”).

La CTP capitolina ha tenuto conto della documentazione allegata al ricorso (certificato di residenza e intestazione utenze) da cui si evinceva che il contribuente dimorava abitualmente con il suo nucleo familiare presso l’immobile in questione, il quale, pertanto, era da considerarsi abitazione principale/prima casa, al di là del dato catastale.

Ebbene, l’Ente impositore - che in primo grado è rimasto contumace - ha proposto appello contro la decisione della CTP di Roma. Tuttavia l’iniziativa non ha avuto successo. La CTR del Lazio, infatti, ha pienamente condiviso il verdetto impugnato.

Il Collegio di secondo grado scrive: «L'appello non merita accoglimento. Invero, la sentenza impugnata appare condivisibile poiché ha tenuto conto della documentazione inequivoca da cui risulta la natura di abitazione principale dell'immobile de quo, pur se appartenente alla categoria A10. In tema di Ici, ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art. 8 del dlgs n. 504/1992, un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale del nucleo familiare (Cass. ord. n. 15444/2017). Dal certificato storico anagrafico, attestante la residenza dal 4/5/2015, dai contratti di utenza dei servizi e dalla prova del pagamento delle tasse comunali sui rifiuti connesse all'immobile in questione risulta accertato che (…) abitava stabilmente con il proprio nucleo familiare proprio in Roma in Corso (…)».

L’impugnazione di Roma Capitale, pertanto, è stata respinta, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

In sentenza la CTR del Lazio ha dato atto della sussistenza dei presupposti per applicare alla parte soccombente il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
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