15 novembre 2018

Imprese di assicurazioni: la manovra rinvia la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Per gli enti creditizi e finanziari, la Manovra di Bilancio 2019 stabilisce che la deduzione della quota del 10% delle componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti è sospesa e differita alla fine del periodo precedentemente fissato dall'articolo 16 del Decreto Legge n. 83 del 2015. A tal proposito si ricorda che quest’ultimo, modificando l'articolo 106, comma 3 del TUIR ha stabilito che per i menzionati enti, le svalutazioni e le perdite (nette) su crediti verso la clientela iscritti in bilancio e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Lo stesso art. 16, ha poi previsto che, in via transitoria, per il primo periodo di applicazione, le svalutazioni, le perdite (ad eccezione di quelle originate da cessione del credito), le rettifiche e le riprese di valore nette assoggettate all'imposta sul reddito e all'IRAP fossero deducibili nei limiti del 75% e che l'eccedenza fosse deducibile pro quota nei successivi esercizi, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025. In particolare, la norma stabilisce che sono deducibili per il 5% del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5% nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.

Cosa prevede la manovra – Una disposizione ad hoc contenuta nella Legge di Bilancio 2019, se confermata in sede di approvazione definitiva della manovra, prevede che la deduzione della quota del 10%, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e che tale differimento non incide sulla determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Dunque, la norma prevede, per il solo anno d'imposta 2018, l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 10% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Dal 2019, tale deduzione viene ripristinata, ripartendo dalla quota prevista per tale annualità. La quota sospesa verrà dedotta nell’annualità successiva all’ultima prevista a legislazione vigente dal piano previsto dal D.L. n. 83 del 2015.

Parlando in termini di stima degli effetti dell’intervento normativo, la relazione tecnica al DDL di bilancio, evidenzia che sono stati analizzati i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del basket al 5%, nell’anno di imposta 2016, per un valore di circa 3,4 miliardi di euro (5%). Viene altresì rilevato “un credito DTA di circa 5,7 miliardi di euro; per la quasi totalità dei contribuenti che evidenziano un credito DTA, la deduzione del basket è pari a zero, quindi è già depurata delle eccedenze già trasformate in credito. Utilizzando il modello di simulazione IRES, si è azzerata, per il 2018, la percentuale di deducibilità del basket, eliminando una deduzione di circa 6,8 miliardi di euro (3,4 X 2), registrando un recupero di gettito di competenza 2018 di circa 950 milioni di euro. In termini di cassa, considerando dal 2019 il ripristino delle percentuali di deducibilità e la stabilità delle deduzioni nei periodi successivi, la normativa produce effetti limitatamente al saldo con un recupero di gettito nel 2019 di circa 950 milioni di euro e una corrispondente perdita di gettito nel 2027”.
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