9 luglio 2018

Imprese sociali e Registro imprese: entro il 20 luglio bisogna adeguarsi

Autore: Pasquale Pirone
Entro il 20 luglio 2018 (salvo proroghe degli ultimi giorni), le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, dovranno adeguarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle nuove disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Si ricorda, infatti, che con il Decreto Interministeriale 16 marzo 2018 del MISE (a firma congiunta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) sono state definite le nuove modalità d’iscrizione dell’impresa sociale nel registro imprese dopo la revisione della relativa disciplina ad opera del citato D.lgs. n. 112/2017. In particolare, il DM, stabilisce gli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese, le relative modalità di presentazione e sostituisce il decreto 24 gennaio 2008, adottato dallo stesso Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della solidarietà sociale.

La qualifica di impresa sociale – Alla luce delle novità, possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Non possono, invece, acquisire la qualifica di impresa sociale: le società costituite da un unico socio persona fisica; le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Le novità – Le imprese sociali dovranno depositare per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti: a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione; b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili; c) il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c); e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

La vera novità sta nel fatto che le imprese in commento hanno l’obbligo di depositare i bilanci di tipo civilistico (e non più il documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa).

Altra novità prevede l’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo (collegio sindacale). A sancirlo è il comma 2 art. 2 Decreto 16 marzo 2018 ai sensi del quale gli atti costitutivi dell’impresa sociale “devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile”.

È poi stabilito che gli enti religiosi civilmente riconosciuti avranno obbligo di depositare presso il registro delle imprese oltre che il regolamento (e sue successive modificazioni) di cui all’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017 anche l’atto di costituzione del patrimonio destinato.

Si ricorda, infine, che allo scopo di garantire quanto previsto dal comma 2 art. 46 D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS), ed in coordinamento con quanto disposto dal comma 3 art. 11 dello stesso CTS, è stata fissata una norma di raccordo tra quanto risulta dall’apposita sezione del registro delle imprese riservata alle imprese sociali ed il futuro RUNTS (Registro unico nazionale del Terzo settore). In particolare, è stabilito che, ai fini dell’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all’ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel registro delle imprese.
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