14 settembre 2018

Imprese sociali e Registro imprese: più tempo per adeguare gli statuti

Autore: Pasquale Pirone
A seguito della revisione della disciplina delle imprese sociali (avvenuta ad opera del D. Lgs. n. 112/2017), con il decreto Interministeriale 16 marzo 2018 del MISE (emanato a firma congiunta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) sono definite le nuove modalità d’iscrizione nel R. I.

In particolare il D.M. è andato a sostituire il decreto 24 gennaio 2008 ed indica gli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese e le relative modalità di presentazione.

Gli atti da depositare – In base al nuovo contenuto, non è più sufficiente depositare al R.I. il documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa ma è necessario il deposito del bilancio civilistico. In dettaglio, è stabilito che le imprese in commento dovranno depositare per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
c) il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c); e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.


Obbligo del collegio sindacale – Al comma 2 art. 2 del decreto è poi previsto che gli atti costitutivi dell’impresa sociale “devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399 del codice civile”.

L’adeguamento – Il decreto del 16 marzo prevedeva, comunque che, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/2017 (ossia entro 12 mesi dal 20 luglio 2017) le imprese iscritte, alla stessa data del 20 luglio 2017, nell’apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, dovevano adeguarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle nuove disposizioni. Il termine per l’adeguamento sarebbe, dunque, ricaduto al 20 luglio 2018. Ci si esprime al condizionale, poiché con l’ulteriore decreto del Consiglio dei Ministri varato il 17 luglio scorso (con cui sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 112/2017) il termine ultimo per l’adeguamento è stato prorogato da 12 a 18 mesi e, dunque, si finisce al 20 gennaio 2019.
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