7 settembre 2018

Imprese sociali: le novità del decreto correttivo

Autore: Devis Nucibella
Sulla Gazzetta ufficiale del 10 agosto 2018 è stato pubblicato il D.lgs. 95/2018, il decreto correttivo della nuova disciplina sull’impresa sociale (D.lgs. 112/2017). Le modifiche sono operative già dall’11 di agosto: analizziamo dunque le novità previste per gli enti iscritti alla speciale sezione del Registro delle imprese.

La prima e più importante novità riguarda la proroga a gennaio 2019 del termine per l’adeguamento degli statuti (originariamente fissato al 20 luglio 2018). In questo modo le imprese sociali costituite in base al D.lgs. 155/2006 avranno più tempo per adeguarsi alle nuove normative e modificare conseguentemente lo statuto. Tra gli adeguamenti da effettuare si ricorda in particolare l’obbligo di nominare l’organo di controllo interno, prima richiesto solo al superamento di specifiche soglie patrimoniali.

Il decreto prevede, poi, la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva (prevista dall'articolo 15, D.lgs. 112/2017) e delle somme destinate ad apposite riserve (l’utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita, e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite).
Con le novità introdotte, non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83 del TUIR; questa disposizione, peraltro, è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio.

Sono, al contrario, imponibili qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni Istat.

È stata, inoltre, modificata la disciplina delle agevolazioni connesse agli investimenti nel capitale delle imprese sociali; in particolare, le nuove disposizioni prevedono che la detrazione Irpef del 30% opera con riferimento alle somme investite (dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, incluse società cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni e che l’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.000.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni; analogamente, si prevede che ai fini IRES non concorre alla formazione del reddito il 30% della somma investita (dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 112/2017) nel capitale sociale di una o più società, incluse le cooperative, che hanno acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni e che l’investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni.

Il decreto prevede, poi, che le disposizioni relative alla detrazione IRPEF e alla deducibilità IRES si applicano anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura in favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni
Da ultimo è stato introdotto l'obbligo, per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sulle imprese sociali, di trasmettere all’Amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di loro competenza, allo scopo di garantire la corretta applicazione delle misure fiscali; a sua volta l’Amministrazione finanziaria, eseguite le dovute verifiche, trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile per la valutazione circa l’eventuale perdita della qualifica di impresa sociale.

In caso di violazione delle disposizioni che prevedono benefici fiscali, oltre alla decadenza dalle agevolazioni, si applica l’articolo 2545-sexiesdecies c.c. in materia di gestione commissariale.
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