6 aprile 2018

Imprese sociali: nuove modalità di iscrizione al Registro Imprese

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con apposito comunicato stampa il MISE ha annunciato la pubblicazione sul proprio sito internet del Decreto Interministeriale 16 marzo 2018 (a firma congiunta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con cui sono definite le nuove modalità d’iscrizione dell’impresa sociale nel registro imprese dopo la revisione della relativa disciplina ad opera del D.lgs. n. 112/2017.

Il decreto in commento (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), definisce, in particolare, alla luce delle novità, gli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese, le relative modalità di presentazione e sostituisce il decreto 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della solidarietà sociale.

Le novità principali – In primo luogo è fissato un termine (20 luglio 2018) entro il quale, le imprese sociali iscritte nella apposita sezione del registro imprese, dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 112/2017. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

È stabilito che le cooperative sociali e i loro consorzi, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive e lo stesso registro delle imprese.

È fatto espresso obbligo per gli enti gli religiosi civilmente riconosciuti di depositare presso il registro delle imprese oltre che il regolamento (e successive modificazioni) di cui all’art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 112/2017, anche l’atto di costituzione del patrimonio destinato.

Le imprese sociali avranno, poi, l’obbligo di depositare i bilanci di tipo civilistico (e non più il documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa). Dunque, sulla base della novella, è previsto, che queste avranno obbligo di depositare i seguenti atti e documenti:
  • a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
  • b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
  • c) il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
  • d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata;
  • e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

È fissato l’obbligo di nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all’articolo 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’articolo 2399.

Altra novità da segnalare è quella introdotta dall'art. 4 comma 2 del decreto. Si tratta di una disposizione di raccordo, in base alla quale, ai fini dell’iscrizione, l’ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Il competente ufficio del registro delle imprese comunica allo stesso Registro unico nazionale, l’avvenuta iscrizione nell’apposita sezione. Quest’ultimo provvederà, quindi, a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel registro delle imprese.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy