È stato pubblicato sulla GU n.228 del 14.09.2020 il decreto MEF del 10.06.2020 il quale aggiorna i coefficienti per l'anno 2020, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta sulle piattaforme marine (IMPi).
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine - In base a quanto disposto dall’articolo 38 del Decreto Fiscale collegato alle Legge di Bilancio 2020
n.124/2019, a decorrere dall’anno 2020 è istituita l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale, così come individuato dall’articolo 2 del Codice della Navigazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che le piattaforme petrolifere sono classificabili nella categoria D/7 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, l'idoneità all'accatastamento e la capacità di produrre un reddito proprio.
A tali beni, pertanto, risulta applicabile l'articolo 5, comma 3, del
D.Lgs. n. 504/1992, in virtù del quale per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti aggiornati con decreto del MEF.
Coefficienti ministeriali- I coefficienti aggiornati sono i seguenti:
- Per l’anno 2020 1,01
- per l’anno 2019 1,01
- per l’anno 2018 1,01
- per l’anno 2017 1,03
- per l’anno 2016 1,03
- per l’anno 2015 1,04
- per l’anno 2014 1,04
- per l’anno 2013 1,04
- per l’anno 2012 1,07
- per l’anno 2011 1,10
- per l’anno 2010 1,12
- per l’anno 2009 1,13
- per l’anno 2008 1,17
- per l’anno 2007 1,21
- per l’anno 2006 1,25
- per l’anno 2005 1,28
- per l’anno 2004 1,36
- per l’anno 2003 1,40
- per l’anno 2002 1,45
- per l’anno 2001 1,49
- per l’anno 2000 1,54
- per l’anno 1999 1,56
- per l’anno 1998 1,58
- per l’anno 1997 1,62
- per l’anno 1996 1,67
- per l’anno 1995 1,72
- per l’anno 1994 1,78
- per l’anno 1993 1,81
- per l’anno 1992 1,83
- per l’anno 1991 1,87
- per l’anno 1990 1,95
- per l’anno 1989 2,04
- per l’anno 1988 2,13
- per l’anno 1987 2,31
- per l’anno 1986 2,49
- per l’anno 1985 2,66
- per l’anno 1984 2,84
- per l’anno 1983 3,02
- per l’anno 1982 e anni precedenti 3,20.