5 maggio 2018

IMU e TASI: aggiornati i coefficienti 2018 per Fabbricati di categoria D

Autore: Redazione Fiscal Focus
Con il Decreto 19 aprile 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 99 del 30 aprile 2018) il MEF ha aggiornato i coefficienti da utilizzarsi per il calcolo di IMU e TASI per l'anno corrente con riferimento ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non iscritti in catasto (di cui di all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) e di conseguenza privi di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati. Si tratta di capannoni, centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, centri commerciali. Più in particolare, vi rientrano i fabbricati contraddistinti dalle seguenti categoria catastali:
  • D/1 - Opifici
  • D/2 - Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
  • D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
  • D/4 - Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
  • D/5 - Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
  • D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
  • D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
  • D/9 - Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
  • D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

Il calcolo della base imponibile – I coefficienti di cui al decreto in commento sono necessari, dunque, ai fini del calcolo della base imponibile IMU e TASI relativa ai fabbricati elencati. Per tale categoria di immobili, infatti, la base di calcolo dei due tributi è determinata, alla data d’inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito Decreto Ministeriale (art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 504/1992). Si tenga presente che nel determinare la base imponibile, al costo di acquisto/costruzione vanno aggiunte le eventuali spese incrementative, al lordo delle quote di ammortamento alla data del 1° gennaio dell’anno di tassazione o, se successiva, alla data di acquisizione.

I coefficienti aggiornati – Anche per quest’anno d’imposta, il coefficiente rimane fermo sulla stessa misura degli ultimi tre anni, ossia all’1,01. Dunque, come si evince dall’art. 1 del Decreto di cui in premessa, “Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l’anno 2017, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure”.
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