Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, con il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili. Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso determinati coefficienti.
Il caso
La Cassazione, con la
Sent. n. 19334 del 18/07/2019, ha chiarito il trattamento impositivo, ai fini Ici/Imu, per i parchi eolici.
Nella specie, la società contribuente proponeva cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la CTR, in accoglimento dell'appello principale del Comune ed in rigetto dell'appello incidentale della società, aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento Ici a quest'ultima notificato in relazione al parco eolico pluri-impianto (15 pale) da quest'ultima posseduto nel territorio comunale (cat. D).
La CTR aveva in particolare ritenuto che:
- non sussistesse, in materia, alcun obbligo dell'Amministrazione comunale di procedere a contraddittorio preventivo;
- correttamente quest'ultima avesse determinato la base imponibile ai fini Ici sul valore contabile attribuito al parco eolico nel bilancio della società al 31 dicembre 2011, trattandosi di compendio immobiliare non ancora iscritto, in quell'annualità, a catasto con attribuzione di rendita;
- la rendita catastale attribuita nell'annualità successiva non potesse avere effetto retroattivo oltre l'istanza di accatastamento, presentata soltanto nel marzo 2012 dalla società;
- non sussistessero i dedotti presupposti di incertezza normativa al fine della eliminazione o riduzione delle sanzioni applicate.
La decisione
Secondo la Suprema Corte, il ricorso era infondato.
Per quanto qui di interesse, il secondo motivo di impugnazione, con cui la società deduceva violazione degli articoli 5, co.3, del
D.lgs. 504/92, 3 e 53 Cost., 115 c.p.c., per avere la CTR escluso l'efficacia della rendita attribuita nel 2012 anche per l'annualità 2011, in luogo del criterio contabile per quest'ultima seguito, era da respingere, in quanto, evidenziano i giudici di legittimità, secondo l'art.5, co.3, Dlgs. 504/92:
"Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti (...)".
E, in proposito, l'indirizzo fissato da Cass. SSUU n. 3160/11, è quello per cui, in tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall'art.5, co.3, del
D.lgs. 30 dicembre 1992, n.504,
“vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali senso), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge".
E, nella specie, rileva la Cassazione, era incontroverso che la società avesse richiesto l'accatastamento del parco eolico soltanto nel marzo 2012. Sicché, pur volendo riconoscersi alla rendita catastale, infine attribuita, efficacia retroattiva, estesa alle annualità di imposta ancora sospese (e, come tali, provvisoriamente assoggettate al regime contabile), tale efficacia non poteva comunque spingersi - a ritroso - oltre l'istanza di accatastamento ed attribuzione di rendita, posto che è soltanto a far data da questo momento che si determina l'insorgenza, come evidenziato dalla giurisprudenza indicata, di una situazione giuridica nuova, legittimante il conguaglio in dare o in avere.
Anche il terzo motivo di ricorso, con cui la società lamentava, in via subordinata, violazione sotto altro profilo dell'art. 5, co.3, del Dlgs.504/92, per avere la CTR ritenuto corretta l'applicazione al parco eolico del coefficiente di rivalutazione previsto dalla legge per immobili di ben diversa natura, quali i fabbricati, era infondato.
Afferma infatti la Corte che, come rilevato dal giudice di merito, l'avviso di accertamento in questione aveva fatto corretta applicazione, nella determinazione della base imponibile Ici, del criterio normativo di cui al citato art. 5, che richiama, per gli immobili a destinazione speciale non accatastati, il criterio di cui all'art. 7, co.3, Dl. 333/92, convertito nella L. 359/92, il quale prevede che:
"Per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell'esercizio d'impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti (...)".
Tale criterio è indistintamente riferito ad ogni tipologia di unità immobiliare "classificata o classificabile nel gruppo D", purché posseduta nell'esercizio di impresa e, come visto, richiama espressamente il valore contabile "al lordo delle quote di ammortamento".
Conclusioni
Ciò che dunque rileva, ai fini della determinazione del valore degli immobili non accatastati (fabbricati o impianti), è la valutazione desumibile dalle scritture contabili, con i correttivi (lordo ammortamento e coefficienti di adeguamento annuale) prescritti dalla legge.
E' vero che, sottolinea la Cassazione, per quanto concerne gli immobili in questione, la rendita catastale
"(...) è determinata con stima diretta per ogni singola unità" (art.10 Rdl 652/39 conv. in L. 1249/39), e che la stessa Amministrazione finanziaria ha stabilito che, in tal caso, il valore imponibile (secondo quanto stabilito dagli artt 27 segg. Regolamento catastale di cui al RDL 1142/49) "può essere calcolato (...) nel valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato 'coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari" (deprezzamento)" (Circ. MF 6/2012; così Circ. MF 14/2007); ma è altrettanto indubitabile, conclude la Corte, che tale procedimento concerne, appunto, il diverso criterio determinativo della rendita catastale (al quale il contribuente può sempre accedere, facendone richiesta), non potendosi estendere al diverso e non omologabile criterio determinativo secondo valore contabile o di bilancio.
E del resto, in ogni caso, la doglianza in esame era comunque anche priva di reale collegamento con la concretezza della fattispecie e la ratio decisoria sottesa alla sentenza, la quale aveva ritenuto - in fatto - che il criterio di legge rendesse congruamente conto del reale valore del compendio immobiliare nell’annualità di imposta dedotta, trattandosi di impianto eolico di recentissima costruzione (avvio produttivo del luglio 2011) e non ancora segnato da alcun significativo deprezzamento per obsolescenza materiale e tecnologica.