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IMU/TASI: si versa anche con bollettino di c/c

Autore: Pasquale Pirone
Tra le analogie che accomunano IMU e TASI ci sono le modalità di versamento e le scadenze. Con riferimento a queste ultime, entrambi i tributi sono versati in acconto e saldo. L’acconto scade il 16 giugno di ogni anno ed il saldo il 16 dicembre dello stesso anno. Tuttavia, se la scadenza capita in un giorno NON lavorativo (sabato, domenica o altri giorni segnati in rosso dal calendario) si slitta al primo giorno lavorativo successivo. Per questo motivo, dunque, quest’anno l’acconto 2018 va versato il 18 giugno ed il saldo il 17 dicembre.

Come anticipato, le modalità di versamento sono le stesse (inoltre, per entrambi i tributi è possibile utilizzare crediti in compensazione) ma occorre fare distinzione a seconda che trattasi di soggetti titolari o NON titolari di partita IVA.

Quelli senza partita IVA – La corsia preferenziale, per tali soggetti, è sempre quella del Modello F24 telematico. Tuttavia, essi possono anche eseguire il versamento con il modello F24 cartaceo oppure con bollettino di c/c postale. Tali strade sono, però, percorribili solo in assenza di crediti utilizzati in compensazione.

Nel compilare il bollettino occorre prestare massima attenzione ad indicare, oltre ai dati del soggetto che esegue il versamento (soggetto passivo del tributo), anche gli estremi di c/c del comune destinatario del versamento (contattare l’ufficio tributi del comune di ubicazione degli immobili); l’importo in lettere e cifre; la causale di versamento (es. acconto IMU 2018 con eventualmente anche il codice tributo).

Il modello F24 cartaceo (ordinario o semplificato) può essere presentato presso un qualsiasi sportello postale/bancario. Se si presenta quello “ordinario”, oltre ad indicare i dati anagrafici del soggetto passivo del tributo, va compilata la sezione “IMU ed altri tributi locali” in cui: indicare il codice catastale del comune in cui sono ubicati gli immobili; indicare il codice tributo che identifica la tipologia di immobile per il quale si sta versando il tributo; barrare la casella a seconda di ciò che si sta versando (ad esempio “acconto” per la scadenza del 18 giugno prossimo); indicare il numero di immobili, in corrispondenza del codice tributo, per i quali si sta versando il tributo; indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il tributo (quindi, 2018 per quest’anno); indicare l’importo della deduzione utilizzata per l’abitazione principale; indicare l’importo che si sta versando. La casella “ravvedimento”, va, invece, barrata qualora si sta eseguendo il versamento ricorrendo a tale istituto deflattivo. Se si presenta l‘F24 semplificato, bisogna riportare anche il codice “EL” nella prima colonna.

Si tenga, inoltre, presente che se si sta versando il tributo per conto del de cuius, l’erede che esegue il pagamento dovrà compilare anche il campo “coobbligato” in cui inserire il proprio codice fiscale.

Nel caso, invece, ci siano crediti utilizzati in compensazione, non sarà possibile, come detto, ricorrere al bollettino o all’F4 cartaceo, ma il versamento andrà eseguito obbligatoriamente tramite F24 telematico. In tal caso, oltre ad indicare i dati appena elencati, occorre poi riportare nell’apposita sezione e nell’apposita colonna l’importo del credito che si sta utilizzando. Quindi, ad esempio, se trattasi del credito IRPEF occorre compilare anche la sezione “Erario”. Bisogna, poi, prestare attenzione al canale telematico utilizzato. Infatti, la normativa prevede che nel caso in cui, per effetto della compensazione, il saldo finale dell’F24 è pari a 0, questi va obbligatoriamente presentato, direttamente o tramite intermediario abilitato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). Qualora, invece, il saldo finale dovesse essere positivo, il contribuente oltre al predetto canale potrà scegliere anche il servizio di home/remote banking.

I titolari di partita IVA - Questi non possono in nessun caso pagare IMU e TASI in modalità cartacea, ma sono obbligati all’F24 telematico. Anche in tal caso il legislatore prevede regole precise. In particolare, se NON ci sono crediti utilizzati in compensazione, è possibile presentare il modello di pagamento, direttamente o tramite intermediario abilitato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). In alternativa possono ricorrere ai servizi di home/remote banking.

Qualora, invece, ci siano crediti utilizzati in compensazione, l’F24 andrà obbligatoriamente presentato, direttamente o tramite intermediario, attraverso i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria (Entratel/Fisconline) e ciò indipendentemente dal saldo finale.
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