13 giugno 2018

Inesistenza oggettiva. La prova al fisco

Autore: Paola Mauro
L’Amministrazione finanziaria, quando assuma l’esistenza di una fatturazione relativa a operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate. È quanto emerge dalla Sentenza n. 133/04/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia.

Il giudizio nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per il periodo d’imposta 2011.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato alla società destinataria del citato provvedimento la contabilizzazione in acquisto di fatture ritenute connesse a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto emesse da una società cartiera, costituita per agire in frode all'Erario.

Nell'atto introduttivo del giudizio, la contribuente ha chiesto ai giudici di accertare l’illegittimità e comunque l'infondatezza nel merito delle pretese impositive e sanzionatorie, anche sotto il profilo del mancato assolvimento dell’onere probatorio.
  • Ebbene, l’impugnazione è stata accolta, perché dai documenti prodotti dalle parti è stato possibile evincere,quantomeno con riferimento ai rapporti tra la società ricorrente e quella emittente le contestate fatture, che le operazioni commerciali tra le stesse intercorse sono state effettivamente eseguite. Né l’Ufficio finanziario, anche per via indiziaria, ha dimostrato il rientro economico dei pagamenti effettuati.

Il Collegio giudicante scrive: «A questo risultato si giunge dalla documentazione allegata al ricorso (e a questo proposito deve almeno osservarsi che il DURC è in sé un elemento tale da far supporre l’esistenza di un'organizzazione in capo alla società appaltatrice), dalla lettura della documentazione prodotta con la memoria difensiva […], ma anche dalle stesse deduzioni dell'Agenzia. Attesa la tipologia di opere richieste ai lavoratori di T. Srl (l'intonacatura interna ed esterna di edifici) e proprio alla luce della certezza che T. Srl disponesse di personale dipendente, a poco o nulla rileva la pressoché pari certezza dell'assenza di mezzi, attrezzature e beni mobili di qualsiasi natura in capo all'appaltatrice, perché sussistono fondati elementi che portano a ritenere come le operazioni contestate siano state effettivamente eseguite. È sufficiente leggere il processo verbale di constatazione emesso nei confronti della T. Srl per giungere a questa conclusione, in quanto si afferma […] che la gran parte dei legali rappresentanti delle ditte/società per le quali si è accertato il riscontro contabile dei lavori commessi alla T. Srl ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto con il legale rappresentante della T. Srl né al momento di concordare i lavori da effettuare, né alla sottoscrizione degli eventuali contratti, né al momento dei pagamenti per i lavori eseguiti, per lo più avvenuti tramite assegni consegnati direttamente ai muratori o ai soggetti terzi ovvero effettuati tramite bonifici bancari. Da queste espressioni, emerge che i lavori sono stati effettuati. Nel secondo paragrafo della successiva pagina, si afferma anche che tali dichiarazioni implicano che, su ciascun cantiere, non vi fosse mai la presenza di un responsabile della T. Srl […], ma esclusivamente di maestranze (muratori, carpentieri, intonacatori), di nazionalità italiana ma più spesso cittadini extracomunitari. Anche in questo caso, la deduzione degli agenti accertatori deve essere letta come la conferma della presenza di lavoratori in ciascun cantiere. Come noto, l'inesistenza della fattura può essere oggettiva, se la stessa documenta operazioni in realtà mai avvenute, in tutto o in parte, ovvero soggettiva, qualora l'operazione documentata sia in realtà intercorsa fra soggetti diversi da quelli risultanti dalla fattura medesima. Nel caso di specie, eventualmente si sarebbe dovuto quindi contestare l'inesistenza soggettiva delle fatture, perché gli elementi dedotti nel processo verbale depongono per l'esistenza dell'operazione, poi documentata nel documento fiscale. Quando la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva […] del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. In ambito di fatture oggettivamente inesistenti, peraltro, è escluso in radice che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale sa bene se una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l'ha effettivamente ricevuta o meno. Nel caso per cui si controverte, questa prova non solo non è stata raggiunta ma le argomentazioni contenute nel processo verbale nonché gli elementi addotti dalla S. srl, consentono di poter ragionevolmente ritenere che l'operazione sia stata effettivamente posta in essere, ancorché con diversa identità soggettiva. Deve infine rilevarsi che la documentazione fiscale della società ricorrente non è oggetto di alcuna critica particolare; è vero che la regolarità della contabilità è spesso elemento che non viene contestato in sede di verifica proprio perché il perfezionamento dell'operazione inesistente si attua in forza della regolarità del percorso corresponsione del denaro/regolarità formale delle fatture/ tracciabilità dei pagamenti, ma l'Agenzia non fornisce neppure elementi indiziari di eventuali "ristori" economici dei pagamenti effettuati».

In ragione di tali rilievi la CTP ha accolto il ricorso della contribuente, senza però condannare l’Ufficio al pagamento delle spese di lite.
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