11 maggio 2018

Interessi di mora: nuovo tasso per le somme iscritte a ruolo

Autore: Pasquale Pirone
Fissati al ribasso gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il provvedimento emanato ieri dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. n. 0095624/2018), infatti, stabilisce, a decorrere dal 15 maggio 2018, tali interessi nella misura del 3,01% in ragione annuale a fronte del 3,50% di cui al provvedimento Prot. n. 66826/2017 dell’anno scorso.

I riferimenti normativi – Il provvedimento di ieri è frutto delle previsioni normative contenute negli art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 e 13 D. Lgs. n. 159/2015.

In particolare il primo dei due sancisce che decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Il secondo, prevede poi che citato tasso di interesse sia determinato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Al fine di ottemperare al richiamato dettato normativo, è stata di recente interessata la Banca d’Italia, la quale, con nota del 23 marzo 2018, ha stimato, appunto, al 3,01% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017.

Di conseguenza il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con ieri ha fissato il tasso alla misura del 3,01%. Come detto tale misura decorre dal 15 maggio 2018 (fino al 14 maggio sarà in vigore la misura del 3,50%).

Ad ogni modo il tasso di mora dovuto (dal contribuente) sulle somme iscritte a ruolo, continua sulla strada della disparità di trattamento rispetto al caso in cui il contribuente si trovi nella posizione di “creditore” verso il fisco (quando cioè è il cittadino a dover ricevere rimborsi dall’Amministrazione finanziaria). In tal caso, infatti, qualora sia quest’ultima ad avere dei ritardi nei rimborsi, il tasso di interesse annuo che trova applicazione è stabilito ancora nella misura del 2%.
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