A seguito delle novità, decorrenti dal 1° gennaio di quest’anno, con riferimento ai modelli INTRA, ieri è stata emanata la Determinazione Prot. n. 13799/RU da parte dell’Agenzia delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT. Alla luce di quanto di nuovo previsto, è stabilito che l’allegato al predetto documento di prassi va a sostituire l’allegato XI alla determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, relativo alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. Le nuove disposizioni (disponibili al seguente
link) si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.
Perché la nuova determina – A decorrere dalla predetta data, si ricorda, infatti, che, è stato abolito l’obbligo “ai fini fiscali” dei modelli INTRA riferiti agli acquisiti di beni e prestazioni di servizi ricevute Intra UE prevedendo, invece, per essi esclusivamente un obbligo per fini statistici e nei casi individuati dal Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017.
Le nuove disposizioni prevedono che gli elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni (Modello Intra 2bis) vadano inviati, per fini statistici, da parte di quei soggetti IVA per i quali, con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Con riferimento, invece, agli elenchi riepilogativi dei servizi Intra UE ricevuti (Modello Intra 2quarter) l’obbligo “statistico” sussisterà qualora con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Nulla cambia, invece, con riguardo ai modelli Intra relativi alle cessioni di beni e di servizi, il cui obbligo ai fini fiscali resta ancorato alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
Un riepilogo – Volendo mettere a confronto ciò che era previsto fino all’anno d’imposta 2017 e quanto, invece, di nuovo è previsto a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, la situazione è la seguente:
-
Modello Intra (trimestrale) relativo all’acquisto di beni e servizi - fino al 2017 era obbligatorio per acquisti fino a 50.000 euro nel trimestre (dal 2018 è stato abolito);
-
Modello Intra 2 bis mensili (Acquisti beni) – fino al 2017 era obbligatorio per acquisti pari o superiori a 50.000 euro nel trimestre (dal 2018 è divenuto obbligatorio - con valenza solo statistica - per acquisti superiori a 200.000 euro nel trimestre);
-
Modello Intra 2 quarter mensili (Acquisti di servizi) – fino al 2017 era obbligatorio per acquisti pari o superiori a 50.000 euro nel trimestre (dal 2018 diventa obbligatorio - con valenza solo statistica - per acquisti superiori a 100.000 euro nel trimestre);
-
Modello Intra 1 bis (Cessione di beni) – nulla cambia rispetto a quanto previsto lo scorso anno. Quindi anche per il 2018 ci sarà obbligo con periodicità trimestrale in caso di cessioni fino a 50.000 euro nel trimestre o con periodicità mensile in caso di cessioni pari o superiori a 50.000 euro nel trimestre;
-
Modello Intra 1 quarter (Servizi resi) - anche in tal caso resta tutto invariato (continuerà ad esserci obbligo con periodicità trimestrale in caso di prestazioni rese fino a 50.000 euro nel trimestre o con periodicità mensile in caso di prestazioni rese pari o superiori a 50.000 euro nel trimestre).
E’ infine utile ricordare che l’invio deve avvenire entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (per i contribuenti con obbligo mensile) o entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento (in caso di contribuenti con periodicità trimestrale). Si ribadisce ancora una volta che le novità si applica con riguardo agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018 (comma 4-quinquies dell’art. 13 del Dl n. 244/2016, come convertito dalla legge n. 17/2017). Ciò, quindi, significa che entro il giorno 25 dello scorso mese di gennaio andavano, comunque, inviati, secondo, le previgenti regole i modelli Intra riferiti al mese di dicembre 2017 oppure all’ultimo trimestre di quello stesso anno. Rimane, altresì ferma la necessità di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi aventi periodi di riferimento antecedenti il 2018.