17 novembre 2018

Ipoteca legale dell’Agente della Riscossione senza contraddittorio preventivo: nullità

Autore: Francesco Rubera
È sempre nulla l’ipoteca legale non preceduta dalla comunicazione preventiva, la mancata notifica dell’intimazione di pagamento è ininfluente. Lo ha stabilito la Cassazione con Ord. 28708 del 09/11/18, che ha rigettato il ricorso di Equitalia per la cassazione della sentenza della Ctr.

L’Agente della Riscossione impugnava la decisione della Ctr che aveva sancito l’annullamento dell’ipoteca per la mancata notifica dell’intimazione prevista dall’art 50 DPR 602/73. Secondo la Ctr l’ipoteca era illegittima poiché non preceduta dalla notifica dell’intimazione prevista dall’art. 50, comma 2, DPR 602/73. In verità, con Legge 106 del 2011 è fatto obbligo di notificare la comunicazione preventiva e non l’intimazione di cui all’art. 50 del DPR 602/73, atteso che l’ipoteca legale è atto cautelare, non esecutivo, così come sancito dall’art.49 del DPR 602/73.

Di contro, la decisione della Ctr rievocava un principio sancito dalle SSUU nel 2010, riconoscendo la natura esecutiva dell’ipoteca e, per converso, dando una differente lettura al combinato disposto degli artt.77 e 50, comma 2 del DPR 602/73, sebbene l’art.49 DPR 602/73 riconosca gli atti cautelari nella riscossione a mezzo ruolo.

Ed invero, con Sent. n19667 del 18/09/14 le SSUU hanno introdotto, con efficacia retroattiva, il principio, secondo il quale, l’ipoteca dell’AdR non è un atto di esecuzione, che le stesse SSUU, di contro avevano sancito con Sent. 4077/2010, affermando la natura prodromica all’esecuzione, ma è andata oltre, superando la precedente impostazione e riconoscendo natura cautelare dell’ipoteca, alternativa e svincolata dall’esecuzione forzata. Secondo le SSUU la norma è retroattiva, poiché sebbene la Legge 106/2011 sia inapplicabile ai giudizi antecedenti, essa testimonia l’adesione del Legislatore ad un orientamento affermato in precedenza dalla giurisprudenza tributaria, che richiama l’art.6 della L. 212/2000, così sancendo la necessità della previa notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, per evidenti esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa. Invero, con Legge 106 del 2011 è fatto obbligo di notificare la C.P.I. e non l’intimazione di cui all’art.50 del D.P.R. 602/73, atteso che, ai sensi dell’art.49 del D.P.R. 602/73, l’ipoteca legale è un atto di natura cautelare e non dell’esecuzione.

Occorre fare un breve cenno alla Legge 106 del 2011:“ essa testimonia l’adesione del legislatore ad un orientamento affermato in precedenza dalla giurisprudenza tributaria ( CTP Cosenza,138/01/09 del 14 gennaio 2009), la quale richiamandosi all’art.6 dello statuto dei diritti del contribuente, oltre che all’art. 21 del D.lgs.546/92, ha sostenuto la necessità della previa notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria, per evidenti esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché per il rispetto del diritto di difesa del contribuente”. In altri termini, sulla questione esposta, con la Sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 della Corte di Cassazione a SS.UU. ha concluso che trattandosi un atto che incide nella sfera dei diritti del contribuente necessita di comunicazione preventiva, per instaurare il contraddittorio endoprocedimentale, in applicazione degli artt. 7 e 13, comma 2° e 21 bis della Legge 241/90; degli artt. 5, 6, 7, 10, comma 1 e 12 comma 2 della Legge 212/2000.

Ma la tematica analizzata dalla Suprema Corte non fa altro che accogliere un principio di diritto recepito nel nostro ordinamento con ben tre pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 18 dicembre 2008 nella causa n.349/2007 (Sopropè), e 3 luglio 2014, nelle cause riunite C-129/13 e C-130/13 ( Kamino International) che poi hanno determinato gli orientamenti della Cassazione SS.UU. 19667 e 19668 (c.d. sentenze Botta). Pertanto, non è obbligatorio notificare l’intimazione di cui all’art. 50, comma II, del D.P.R. 602/73, ma è obbligatoria la comunicazione preventiva di ipoteca in seguito al D.L. 70/2001 convertito dalla Legge 106/2011.

La Cassazione con l’Ordinanza 28708 del 09/11/18 seppur abbia rilevato l’erronea interpretazione di legge della CTR in relazione al combinato disposto dell’art.50 e 77 del DPR 602/73, ha rigettato il ricorso di Equitalia, per carenza di comunicazione preventiva di ipoteca e ribadito la ratio decidendi: la notifica della comunicazione preventiva al contribuente è obbligatoria, ha applicato i principi di diritto europeo sul punto, uniformandosi alla natura cautelare dell’istituto e ritenendo non necessaria la notifica dell’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del D.P.R. 602/73. In conclusione, la Corte Suprema, pur riconoscendo l’errore di interpretazione della Ctr in relazione al combinato disposto degli artt.50 e 77 del D.P.R. 602/73, ha ribadito i principi recepiti in Italia dal Diritto comunitario, rigettando il ricorso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
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