Con il principio di diritto
n. 3/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'applicazione che consente di visualizzare l'offerta di ristoranti italiani affiliati ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamente al domicilio degli acquirenti, non costituisce un servizio elettronico.
Pertanto, tale servizio e il suo utilizzo, quindi anche il costo addebitato al consumatore, non beneficia dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi e, dunque, deve essere documentato attraverso fattura, in caso di esplicita richiesta da parte del cliente [ex articolo 21
Decreto IVA], oppure attraverso la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’articolo 2 del
D.Lgs. n. 127/2015.
Le stesse regole sono applicabili al servizio di consegna degli ordini, per cui va escluso il carattere accessorio rispetto alla cessione dei beni se non effettuato dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese.