6 settembre 2018

L’archivio dei rapporti finanziari

Autore: Gianfranco Antico
L’Archivio dei rapporti finanziari può essere considerato il generatore di corrente per le indagini finanziarie, atteso che contiene tutti i rapporti finanziari riconducibili al contribuente, costantemente alimentato dalle comunicazioni obbligatorie degli operatori.
Come indicato nella Circolare n.1/2018 della Guardia di Finanza, l’Archivio contiene, per ciascun rapporto segnalato, informazioni sulla tipologia dello stesso, sulle date di accensione, variazione e eventuale cessazione, sui dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche titolari, contitolari o collegate ai rapporti medesimi, nonché la tipologia di collegamento.
Inoltre, per le operazioni finanziarie effettuate al di fuori di un rapporto continuativo, nell’Archivio sono contenuti gli elementi relativi ai dati identificativi dei soggetti che le effettuano, per conto proprio o a nome di terzi.

L’Archivio dei rapporti reca evidenza delle informazioni sui rapporti in essere e le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2005, viene aggiornato ogni mese con riferimento alle operazioni del mese precedente.
L’emanazione dell’art. 37, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito l’istituzione definitiva dell’Archivio dei rapporti finanziari, intervenendo sull’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973.
Sul piano operativo, l’Archivio dei rapporti è costituito da una speciale sezione dell’Anagrafe Tributaria, implementata attraverso le comunicazioni periodiche degli intermediari, finalizzata a contenere tutte le informazioni che possono essere acquisite dagli organi di controllo fiscale, attraverso l’esercizio dei poteri di indagine finanziaria, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali.
Gli operatori obbligati alle comunicazioni periodiche all’Anagrafe dei rapporti sono essenzialmente tutti quelli destinatari delle indagini finanziarie.

I dati che gli operatori finanziari devono trasmettere all’Anagrafe dei rapporti finanziari sono individuati nell’art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, secondo cui va indicata “l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione... compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi, ...con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”.
Come rilevato dalle Fiamme Gialle, nella citata circolare n.1/2018, allo stato attuale, in capo agli operatori finanziari, sussiste l’obbligo di fornire qualsiasi tipo di informazione posseduta sul conto della propria clientela, con particolare riguardo a:
  • “ tutti i tipi di rapporto, sia direttamente intestati o cointestati ai contribuenti, sia quelli sui quali i medesimi possano esercitare poteri dispositivi, a seguito di collegamenti giuridici con soggetti terzi oppure a seguito di formali deleghe, mandati o garanzie;
  • tutte le operazioni extra–conto che non confluiscono all’interno di uno specifico rapporto contrattuale continuativo”.

L’Archivio dei rapporti contiene, altresì, le informazioni sulle disponibilità finanziarie rimpatriate a seguito dell’adesione anche al c.d. “scudo fiscale ter”, di cui al D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con integrazioni e modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, successivamente corretto dal D.L. n. 103 del 3 agosto 2009.

In ordine alle previsioni di cui alla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in materia di emersione di capitali detenuti illegalmente all’estero (c.d. voluntary disclosure) - che ha previsto, fra l’altro, la possibilità di trasferire fisicamente in Italia le disponibilità in argomento – la G.d.F. precisa che “sui rapporti aperti a seguito della procedura in argomento, non vi sono tutele particolari in termini di anonimato, già previste, invece, per lo scudo fiscale. Non potrà conseguentemente, essere opposto alcun tipo di riservatezza speciale dagli intermediari finanziari che abbiano ricevuto richieste di dati o informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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