28 aprile 2018

L’incarico al commercialista “negligente” non evita il pagamento del tributo

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 27 aprile 2018

Autore: Paola Mauro
In caso di mancata valida presentazione della dichiarazione fiscale, il contribuente rimane esposto alla pretesa del Fisco anche laddove dimostri di essersi affidato, per la trasmissione in via telematica, al commercialista.

Lo precisa la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10238/2018, pubblicata il 27 aprile.

Il giudizio nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di persone, ai sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Il controllo formale automatizzato ha riguardato la dichiarazione per l’anno 2003, dove la parte contribuente ha esposto un credito IRAP portato dalla precedente annualità (2002), rispetto alla quale la dichiarazione non è stata presentata nel termine di legge.

Ebbene, a nulla è valso alla contribuente addossare al commercialista di fiducia la responsabilità della violazione.

Ad avviso della Suprema Corte, correttamente la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha escluso la scusabilità della mancata presentazione della dichiarazione fiscale. Infatti, da un lato, la CTR ha ritenuto non dimostrato il conferimento dell’incarico all’intermediario per la trasmissione in via telematica e, dall'altro, ha evidenziato come, in ogni caso, la circostanza fosse irrilevante, permanendo in capo alla società, in ogni caso e in mancanza di valida presentazione della dichiarazione, la qualità di soggetto passivo di imposta.

Il Supremo Collegio, pertanto, ha rigettato il ricorso proposto dalla società con condanna al pagamento delle spese processuali (euro 2.300 oltre spese prenotate a debito, in favore dell’Agenzia delle Entrate).

La breve ordinanza in commento ha avuto modo di ribadire l’orientamento secondo cui «in tema di accertamento delle imposte, l'invio telematico della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R, 22 luglio 1998, n. 322, richiede il conferimento da parte del contribuente di uno specifico incarico all'intermediario, trattandosi di adempimento distinto da quello di tenuta della contabilità e di consulenza fiscale in generale, con conseguente necessità di accertamento della sussistenza di tale incarico in caso di contestazione» (così Cass. Sez. Trib., sent. n. 13138 del 2014).
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