L’Ufficio può validamente emettere un atto impositivo in materia di IVA fondato sul metodo induttivo
1 quando la dichiarazione annuale è stata presentata in modalità cartacea invece che telematica.
Infatti, se il contribuente ha l’obbligo di utilizzare il servizio telematico, e presenti invece la dichiarazione in altro modo, la stessa è nulla.
È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (
Sez. V, Ord. n. 12107/2019).
Il caso
La C.T.P. di Roma ha
accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento relativo a Iva e Irap per l'anno 2000, affermando che era infondato, in quanto basato sul presupposto che vi fosse stata omissione nella presentazione della dichiarazione Iva, mentre la stessa era stata spedita,
anche se irritualmente.
Invece per quanto riguarda l’Irap, la C.T.P. ha escluso la ricorrenza del presupposto impositivo.
Dal canto suo, la C.T.R. per il Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e ha ritenuto corretto l’operato dell’ufficio, in ragione dell'irritualità della spedizione della dichiarazione.
La C.T.R. ha pure riscontrato il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini dell'Irap, così confermando integralmente la pretesa impositiva.
Il Collegio regionale ha spiegato che la dichiarazione Iva doveva considerarsi omessa, essendo stata
spedita per raccomandata al Ministero delle Finanze, ossia con modalità diverse da quelle prescritte per la categoria di appartenenza del contribuente; ha ritenuto inoltre superata l'eccezione del contribuente di mancanza di invito al contraddittorio, in presenza dell'invio del questionario; ha, infine, ritenuto sussistenti i presupposti per la debenza dell'Irap, avendo il contribuente corrisposto compensi a terzi, nell'ambito di un'organizzazione imprenditoriale.
Ebbene, la decisione del Giudice di secondo grado ha trovato conferma presso la Suprema Corte.
I rilievi della S.C.
In particolare, secondo i giudici di legittimità, la C.T.R. capitolina ha fatto corretta applicazione dell'articolo 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, laddove ha evidenziato che, nel caso in esame, la dichiarazione non è stata presentata in via telematica,
pur esistendo un obbligo in tal senso, ma spedita con raccomandata al Ministero delle Finanze.
Nella giurisprudenza di legittimità è già stato chiarito che:
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«le modalità di presentazione della dichiarazione fiscale annuale, individuate dall'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1988, sono tassative e vincolanti per il contribuente sicché, ove questi sia tenuto ad utilizzare il servizio telematico e presenti, invece, la dichiarazione tramite banca o posta, la stessa è nulla ai sensi dell'art. 1, comma 1, del detto decreto e deve ritenersi non assolto il corrispondente obbligo, senza che assuma rilevanza la previsione di una sanzione inferiore, da parte dell'art. 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, per la dichiarazione presentata in forma diversa rispetto a quella contemplata per l'omessa dichiarazione» (Sez. 6 - 5, Ord. n. 19058/2018).
Secondo le istruzioni per la compilazione del modello unico, la facoltà di consegnare la dichiarazione stessa agli uffici dell’Agenzia delle Entrata è concessa ai soli i contribuenti non obbligati alla presentazione della dichiarazione in via telematica; categoria cui il ricorrente non appartiene.
D’altro canto – si legge in sentenza -
«Risulta genericamente formulata - perché prima di puntuali riferimenti alla situazione emergente dagli atti di causa - la prospettazione difensiva secondo cui, poiché nei modelli di dichiarazione acquisiti dall'amministrazione finanziaria risulta il dato del versamento annuale dell'Iva, tale dato non può ritenersi omesso in dichiarazione. La ricostruzione secondo cui nel caso di specie vi sarebbe prova dell'avvenuto invio di tali modelli cartacei risulta, infatti, non sufficientemente supportata. E del tutto generica è la censura relativa alla insussistenza di un'attività autonomamente organizzata, perché anche sotto tale profilo il ricorrente si limita a mere affermazioni, non contestando la puntuale motivazione resa sul punto nella sentenza impugnata».
Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al rimborso delle spese processuali sostenute nell’ultimo grado di giudizio dall’Agenzia delle Entrate.
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1Decreto Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633
Art. 55 - Accertamento induttivo
«Se il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità. In tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio e sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33. […]».