9 ottobre 2018

La fatturazione elettronica non fa venir meno il DDT

Autore: Pasquale Pirone
Mancano, ormai, pochi mesi all’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni IVA (sia B2B sia B2C). Si parte, infatti, il 1° gennaio 2019 con l’obbligo generalizzato mentre si è già partiti dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburante per autotrazione (escluse le cessioni che avvengono presso impianti di distribuzione stradali) e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione. Dal 1° settembre di questo stesso anno poi è toccato anche alle operazioni c.d. di tax free shopping.

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate è partita con una campagna informativa/formativa, sul tema (sono disponibili sul proprio sito istituzionale una guida in formato pdf e dei video tutorial che spiegano passo passo come procedere al fine di non farsi trovare impreparati all’appuntamento del nuovo anno).

Un aspetto fondamentale su cui si vuole porre attenzione è che in tema di fatturazione ciò che prenderà il sopravvento sarà solo ed esclusivamente la digitalizzazione dell’intero processo ma non le regole. In altre parole, le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità IVA secondo la previsione dell’art. 6 del medesimo D.P.R. Resta, quindi, in piedi ancora la distinzione tra fattura “accompagnatoria” e “differita”.

La fattura accompagnatoria - Anche la fattura elettronica, dunque, può essere definita “accompagnatoria” quando viene emessa e entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione. Tuttavia, qui si apre una certa lacuna, in quanto, come si sa la fattura “accompagnatoria”, in genere, sostituisce anche la funzione del documento di trasporto, nel senso che la merce viaggia già con la fattura senza necessità per il cedente di emettere anche il DDT. La domanda che ci si pone in tal caso è, dunque, come giustificare il trasporto quando ad esempio chi consegna la merce non ha con se la fattura cartacea, visto che ora la fatturazione è digitale. In tal caso, pare che l’Agenzia delle Entrate non abbia toccato nel dettaglio la questione, pertanto il consiglio è quello di emettere comunque il DDT con contenuto identico alla fattura elettronica che sarà tempestivamente inviata al SdI (entro le ore 24 del giorno della consegna). Altra soluzione, potrebbe essere quella di stampare anche una copia cartacea della fattura inviata al SdI e portarla con se durante il trasporto delle merci.

La fattura differita - Restano altresì valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita”, ossia quella emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72. Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella guida sul tema, “Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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