Ieri 28 giugno la Lapet è stata audita presso le Commissioni 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) riunite del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 2636 sulla riforma della giustizia tributaria. “Rendiamo merito all’attività posta in essere dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal Ministro dell’Economia Franco e dal Ministro della Giustizia Cartabia, che hanno inteso mettere mano alla riforma della giustizia tributaria fortemente richiesta ormai da anni da professionisti, imprese e contribuenti. - ha dichiarato in apertura il presidente nazionale Roberto Falcone che ha espresso - apprezzamento per il testo che ha iniziato l’iter di approvazione in Senato, con la consapevolezza che possa essere migliorato, anche alla luce dei nostri suggerimenti”.
Qui di seguito si riporta una sintesi delle osservazioni contenute nella memoria depositata in commissione. Positivo il parere della Lapet circa la previsione del magistrato tributario professionale assunto per concorso e con un trattamento economico analogo a quello dei magistrati appartenenti alle giurisdizioni ordinarie. Presupposti questi, necessari per una magistratura veramente terza ed imparziale. “Riteniamo opportuno suggerire un ulteriore passo, che è quello di sottrarre la Giustizia Tributaria alla vigilanza del Ministero dell’Economia, il quale, contestualmente, è collegato all’Agenzia delle Entrate, cioè alla parte processuale avverso cui sono presentati il maggior numero dei ricorsi” ribadisce il presidente.
E’ necessario altresì attribuire allo Statuto del Contribuente il rango di legge costituzionale al fine di evitare che la prassi dell’Agenzia delle entrate influenzi il Giudice Tributario. Ed ancora fiducia meritano i provvedimenti che rafforzano il ricorso alla conciliazione in corso di giudizio. Più spazio al reclamo mediazione. Bene l’introduzione del Giudice monocratico per le cause di valore fino a 3.000 euro, cioè fino al limite di valore concesso al ricorrente per stare in giudizio personalmente. Tuttavia “riteniamo che la soglia potrebbe essere aumentata, considerato che, ai sensi dell’art. 7 C.P.C., nel giudizio civile il giudice di pace è competente per cause relative a beni mobili di valore fino a cinquemila euro e per danni da circolazione di veicoli per valore fino a ventimila euro” evidenzia Falcone.
Al fine di contribuire alla riduzione dei costi per i contribuenti e aumentare l’efficacia dei provvedimenti deflattivi, ribadita la proposta di estensione del patrocinio tributario ai Tributaristi Qualificati e Certificati. Si tratta, invero, non di inserire nuovi soggetti ma di aggiornare il riferimento normativo ai periti ed esperti tributari contenuto nell’articolo 12 D.lgs. 546/1992 ai Tributaristi qualificati e certificati di cui alla legge 4/2013, con la rimozione del limite temporale di iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti delle Camere di Commercio alla data del 30 settembre 1993.
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