L’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n.590/2020 chiarisce che la rettifica della comunicazione con cui si è optato per il contributo sotto forma di sconto va comunicata dai fruitori dell’agevolazione agli Uffici dell’Agenzia competenti.
L’istante ha emesso delle fatture per ristrutturazione con l’evidenziazione dello sconto in fattura, così come richiesto dai clienti committenti. In sede di comunicazione del modulo, per mero errore, è stata barrata la casella cessione del credito anziché la casella contributo sotto forma di sconto ed è stata inserita la tipologia del cessionario "1" che andava compilata solo in caso di cessione del credito e non per l'ipotesi di sconto in fattura. In tal modo, l’istante non può recuperare il proprio credito in 5 anni, nonostante abbia correttamente emesso le fatture.
Il DL Crescita – L’articolo 10, comma 1, del DL Crescita n.34/2020 consentiva, fino al 31.12.2020, al soggetto avente diritto alle detrazioni per interventi di efficienza energetica indicati nell’articolo 14 del DL n.63/2013 di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.
Con il Provvedimento del 31.07.2019 è stato disciplinato l'invio, da parte del soggetto avente diritto, di una comunicazione per l'esercizio dell'opzione per il cd. sconto in fattura o cessione del credito, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, mediante utilizzo del modulo allegato al provvedimento stesso o mediante utilizzo delle funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'AdE.
L'errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l'impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempre che ciò avvenga prima dell'utilizzo del credito da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.
Tenuto conto che l'onere di compilare la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica riguarda i soggetti beneficiari delle detrazioni, l’Agenzia ritiene che spetti ai clienti, quindi i committenti dell'istante, in qualità di fruitori dell'agevolazione, segnalare agli Uffici dell'Agenzia competenti la volontà di modificare l'originaria scelta operata.
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