29 giugno 2018

Lavoratori agricoli: calcolo della contribuzione volontaria

Autore: Debhorah Di Rosa
Con la circolare n. 83 del 28 giugno 2018, l’INPS illustra le modalità di calcolo, per l’anno 2018, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.

Lavoratori agricoli dipendenti - L’aliquota applicata per il FPLD (fondo pensioni lavoratori dipendenti) è pari al 28,90%. L’importo del contributo integrativo volontario, per gli operai agricoli, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari al 28,90% dell’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite.

Operai agricoli, piccoli coloni e compartecipanti familiari - L’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, per il FPLD è pari al 28,90%, di cui il 28,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base.

Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali - I coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali pagano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito medio giornaliero:
  • Fino a € 227,10: quota pensione 49,97 euro; contributo totale 56,53 euro;
  • Fino a € 302,80: quota pensione 58,29 euro; contributo totale 65,50 euro;
  • Fino a € 378,50: quota pensione 74,95 euro; contributo totale 83,78 euro;
  • Oltre € 378,50: quota pensione 91,60 euro; contributo totale 101,94 euro.

Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria - Coloni e mezzadri versano i contributi volontari con differenti modalità:
  • se autorizzati alla data del 12 luglio 1997, l’importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita;
  • se autorizzati alla contribuzione volontaria dal 12 luglio 1997, il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda.

L’Istituto, al riguardo, precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell’anno 2018, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
  • importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,32;
  • importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l’aliquota percentuale pari al 9,34.

Il contributo base, invece, è pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l’aliquota pari allo 0,11%.
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