4 giugno 2018

Lavoratori marittimi: requisiti di validità delle certificazioni di malattia

Autore: Debhorah Di Rosa
Il Ministero della Salute assicura assistenza anche ai marittimi in costanza di rapporto di lavoro per i periodi di imbarco, oltre che per i periodi di sosta inoperosa a terra, successivi allo sbarco, ove permanga un sotteso rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’INPS interviene con il messaggio n. 2184 del 31 maggio 2018 per fornire in dettaglio i requisiti che devono essere possedute dalle certificazioni sanitarie per riguardanti i lavoratori marittimi.

N.B. Nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato, legato al singolo imbarco, lo sbarco comporta la cessazione del rapporto di lavoro.

Rilascio della certificazione - La certificazione della malattia degli ambulatori USMAF-SASN ovvero dei medici fiduciari, in Italia viene rilasciata:
  • per gli eventi di malattia fondamentale, ovvero insorti durante l’imbarco e comportanti lo sbarco; all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
  • per l’indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare e per l’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro, in tutti i casi in cui permanga un sotteso rapporto di lavoro anche a seguito dell’avvenuto sbarco; all’estero, in caso di documentata assenza o eccessiva distanza dei medici fiduciari, è possibile rivolgersi alle istituzioni sanitarie localmente competenti;
  • con riferimento al solo territorio italiano, qualora il navigante in malattia complementare risieda o si trovi temporaneamente in una località sprovvista sia di ambulatorio SASN che di medico fiduciario convenzionato con il Ministero della Salute, il lavoratore potrà rivolgersi alla ASL territorialmente competente;
  • in tutte le restanti fattispecie, a seguito della presa in carico del SSN del lavoratore dismesso dall’assistenza USMAF-SASN, la competenza al rilascio della certificazione sanitaria è affidata al SSN in Italia e, all’estero, delle istituzioni sanitarie localmente competenti.

Certificazioni non standard - Le certificazioni redatte su modelli non standardizzati sono considerate valide purché siano rilevabili gli elementi obbligatori essenziali ed idonei a consentire l’erogazione della prestazione:
  • nominativo del lavoratore;
  • diagnosi e prognosi;
  • intestazione;
  • data del rilascio;
  • timbro e firma del medico;
  • abituale domicilio del lavoratore ed eventuale diverso temporaneo recapito.

La certificazione sanitaria comprovante lo stato di malattia dei lavoratori marittimi, ove proveniente da un Paese comunitario e se completa di tutti gli elementi essenziali, dovrà essere accettata dalle Strutture territoriali anche se redatta in lingua straniera.

N.B. Il lavoratore è tenuto a trasmettere all’INPS la certificazione medica, ove rilasciata in modalità cartacea, entro due giorni dalla data del rilascio.

Certificazione di malattia al di fuori dell’Unione Europea - I lavoratori occupati in Italia, che si ammalano durante temporanei soggiorni in Paesi extracomunitari dovranno operare come segue:
  • in presenza accordi di sicurezza sociale, è necessario rivolgersi all'Autorità sanitaria locale per ottenere il riconoscimento dello stato di malattia. In tali casi non occorre la legalizzazione del certificato;
  • in assenza di accordi di sicurezza sociale, i lavoratori devono trasmettere entro due giorni dal rilascio la certificazione al datore di lavoro e all'INPS. In tali casi la certificazione medica deve essere legalizzata.

Sono esenti da legalizzazione, a condizione che rechino l’Apostille, gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961.

I lavoratori italiani dipendenti da aziende operanti all'estero in Paesi extra CEE non convenzionati, ma tenute agli adempimenti contributivi in Italia, che si ammalano in Paesi esteri che non ricadono nella disciplina dei regolamenti europei o delle Convenzioni bilaterali, devono inviare al datore di lavoro, entro 5 giorni dal rilascio, l'attestazione di malattia ed alla locale rappresentanza diplomatica consolare il certificato di diagnosi e prognosi.
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