3 aprile 2018

Lavori gravosi: domande di anticipo pensionistico entro il 1° maggio

Autore: Marta Bregolato
I lavoratori dediti alle attività definite faticose, pesanti e usuranti, dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 67 del 21.04.2011 possono accedere al pensionamento anticipato.

In relazione a tale categoria, il Messaggio Inps n. 1391 del 29.03.2018 emesso dalla Direzione Generale, fornisce le istruzioni ed i chiarimenti necessari con riferimento alla presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, il cui termine è in scadenza per il prossimo 01.05.2018 per quei lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019.

Il predetto Messaggio è da leggersi in combinata con la Circolare Inps n. 59 del 29.03.2018 avente per oggetto “Rivalutazione dei turni svolgi nel periodo notturno di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011, dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore. Articolo 1, comma 170, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018)”.

La sopra citata Circolare individua i soggetti destinatari della rivalutazione al fine dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato, i termini di presentazione della domanda di riconoscimento e la copertura finanziaria per l’anno 2019 e per gli anni seguenti.
Parimenti il Messaggio Inps n. 1391 del 29.03.2018 individua quali destinatari del beneficio:
  • i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Si ribadisce che i requisiti dovranno essere maturati nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 31.12.2019.

L’anzianità contributiva, dovrà essere di almeno 35 anni (anzianità utile per il diritto alla pensione di anzianità), mentre il requisito anagrafico varierà a seconda che si tratti di lavoratore dipendente o di lavoratore autonomo rispettivamente in 61 anni e 7 mesi e 62 anni e 7 mesi.

Tali requisiti anagrafici sono stati oggetto di adeguamento in relazione all’incremento della speranza di vita.

Sono altresì destinatari del beneficio i lavoratori notturni su turni; in questo caso i requisiti anagrafici, fermo restando il possesso dell’anzianità contributiva di almeno 35 anni utile per il diritto alla pensione di anzianità, varieranno oltre che in relazione al fatto che si tratti di lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, anche in relazione al numero di giorni lavorativi su turni su base annua.

Il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio è fissato al 01.05.2018.

In caso di presentazione della domanda oltre il predetto termine, fatta salva la verifica del possesso dei requisiti, comporterà un differimento del termine di decorrenza del trattamento pensionistico anticipato così modulato in relazione al ritardo con il quale la domanda è stata presentata:
  • 1 mese per le domande presentate con un ritardo inferiore o pari a 1 mese;
  • 2 mesi per le domande presentate con un ritardo superiore a 1 mese ma inferiore a 3 mesi;
  • 3 mesi per le domande presentate con un ritardo pari o superiore a 3 mesi.

Diversa decorrenza del trattamento pensionistico anticipato è riservata, come precisato nell’ultimo capoverso del Punto 3) del Messaggio Inps, al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale, nel qual caso l’accesso pensionistico non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 01.09 e al 01.11 dell’anno di maturazione dei requisiti.

Pertanto, i soggetti appartenenti alle suddette categorie che presenteranno la domanda di riconoscimento del beneficio oltre il 01.05.2018 vedranno il differimento della decorrenza della pensione al 01.09 e al 01.11 dell’anno successivo.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente alla sede Inps competente per territorio.
Potrà essere utilizzata la modulistica disponibile sul sito Inps in particolare il modello AP45.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione minima indicata nella Tabella “A” del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche attività esercitate dal lavoratore richiedente.

L’accertamento del possesso dei requisiti produrrà l’accoglimento della domanda “con riserva”; il Provvedimento infatti diverrà definitivamente efficace al perfezionamento dei requisiti entro il 31.12.2019.

L’Istituto a seguito dell’attività di accertamento dei requisiti dovrà comunicare al lavoratore interessato o il suo accoglimento indicando anche la decorrenza del trattamento pensionistico in caso di sussistenza della copertura finanziaria o il suo differimento in caso di accertamento dei requisiti in assenza però di copertura finanziaria.

Nel caso in cui l’attività di verifica dell’Inps attesti il mancato possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio, dovrà comunicare il rigetto della domanda.

L’interessato, a corredo della domanda, potrà presentare tutta la documentazione integrativa utile per la corretta valutazione della propria posizione; qualora l’Inps dalla documentazione prodotta o dai dati presenti nelle proprie Banche Dati, verifichi l’insussistenza dei requisiti, non potrà accogliere la domanda.
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