Nel mese di dicembre, così come avviene per i lavoratori dipendenti, anche per la categoria dei lavoratori domestici è tempo di gratificazione natalizia.
In occasione del Natale, infatti, anche tale categoria di lavoratori ha diritto a ricevere la tredicesima mensilità, ovvero quell’ulteriore quota di retribuzione corrispondente ad un dodicesimo dell’intera retribuzione annua, che si aggiunge alla mensilità ordinaria.
Pertanto nel mese di dicembre il lavoratore domestico percepirà:
- La retribuzione relativa al mese di novembre;
- La gratificazione natalizia (13 esima).
Si considerano domestici i lavoratori che si occupano delle attività tipiche legate all'andamento della vita familiare (colf, badante, cameriere, governante, cuoco, ecc.), ma anche il personale che presta attività a beneficio del nucleo familiare con incarichi specifici (giardiniere, autista, ecc.).
Come detto, la tredicesima va calcolata sulla retribuzione globale annua (nella misura di un dodicesimo) pertanto, laddove il lavoratore risultasse assunto in corso d’anno, la mensilità aggiuntiva andrà calcolata in proporzione ai mesi effettivamente lavorati,
considerando “lavorate” le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni, a partire dalla data di assunzione.
Ad esempio, se il lavoratore è stato assunto il 14 di giugno, avrà diritto a 7 ratei di 13 esima. Viceversa, laddove fosse stato assunto il 20 di giugno, i ratei utili da computare per il calcolo della tredicesima corrispondono a 6.
La tredicesima matura anche durante le assenze retribuite a carico del datore di lavoro (ad esempio per malattia, infortunio sul lavoro, maternità - nei limiti del periodo di conservazione del posto -, permessi retribuiti, ferie, ecc.).
Stesso ragionamento può farsi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, nel senso che, anche in questa ipotesi, i lavoratori domestici riceveranno tante quote di tredicesima quante sono quelle maturate nei mesi di lavoro, considerando “lavorate” le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
Inoltre, se il lavoratore domestico presta servizio per più famiglie ogni datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo della quota di tredicesima sulla base della retribuzione oraria corrisposta.
Per ciò che attiene l’importo e la data di corresponsione della gratificazione natalizia bisogna fare riferimento al CCNL di categoria” e più specificamente
all’articolo 38 del CCNL Lavoro Domestico che così dispone:
“In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio (…).”
Nel contratto di categoria viene, inoltre, specificato che la retribuzione globale di fatto va calcolata in base al livello in cui il lavoratore domestico è inquadrato.
Considerando, dunque, gli aspetti più rilevanti che il predetto contratto fornisce possiamo rilevare che la tredicesima va corrisposta:
- entro il mese di dicembre, quindi entro il 31.12;
- facendo riferimento alla retribuzione globale di fatto;
-
comprensiva dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.