20 settembre 2018

Lavoro part-time: l’indennità di cassa si percepisce per intero

Autore: Mattia Gigliotti
La Commissione Bilaterale nazionale di Garanzia, interpretazione, certificazione e conciliazione, con il verbale sottoscritto in data 27 agosto 2018, ha fornito l’Interpretazione Contrattuale Autentica Confermativa sull’Indennità di cassa (Rif. CCNL “Commercio” del 28/12/2016 e del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/5/2017) con immediata efficacia applicativa.

Il quesito, rivolto alla Commissione Bilaterale, faceva riferimento all’indennità di cassa prevista dai contratti nazionali “Commercio” e “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi”.

Nello specifico, l’ANPIT Calabria chiedeva se la suddetta indennità, nell’ipotesi di contratto di lavoro part-time, dovesse essere corrisposta in proporzione alle effettive ore lavorate e non anche per l’intero ammontare.

Prima di entrare nel merito delle conclusioni cui è giunta la Commissione riteniamo opportuno richiamare i presupposti da cui discende il diritto all’indennità di cassa.

Orbene, quando il lavoratore maneggia denaro per conto del proprio datore di lavoro si trova dinanzi al naturale rischio di commettere errori nello svolgimento delle sue mansioni. Per compensare questo rischio gli viene riconosciuto il diritto a ricevere in busta paga un’indennità economica. Tale indennità serve a coprire, dunque, il lavoratore del rischio di errori contabili.

Il compenso per l’indennità in commento viene riconosciuto non solo per i pagamenti effettuati a favore del datore di lavoro, come nel caso del cassiere al supermercato o nel negozio di abbigliamento, ma altresì per i pagamenti effettuati a suo favore: si pensi al contabile di un’azienda che effettua pagamenti per conto della società a favore dei fornitori.

L’indennità spetta, inoltre, nel caso si custodisca denaro per conto del datore di lavoro.

Come si evince, il lavoratore ha diritto all’indennità di cassa per il solo fatto di maneggiare denaro per conto del suo datore di lavoro, tuttavia, come espressamente indicato dai contratti nazionali di categoria, tale mansione, per poter essere retribuita in busta paga come somma aggiuntiva, deve essere svolta con continuità.

Riguardo al quantum, sono sempre i singoli contratti nazionali collettivi di lavoro a stabilirne l’ammontare che, in linea generale, corrisponde al 5% della paga base nazionale.

È prevista, inoltre, la possibilità di derogare in melius al contratto collettivo, così il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere una somma più alta rispetto al contratto di categoria, viceversa non può corrispondere un importo inferiore.

Ben si comprende, dunque, il presupposto per il riconoscimento al lavoratore del diritto in questione il cui fine è quello di tenerlo al riparo dal concreto rischio di vedersi costretto a subire delle trattenute in busta paga (non previste e non desiderate!) a seguito del verificarsi di un ammanco di denaro.

Fatte queste considerazioni di ordine generale, veniamo ora alla decisione della Commissione Bilaterale.

Quest’ultima, nel rispondere al quesito, fa espresso riferimento alla normativa contrattuale, a lettera della quale: “Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 (quindici) giorni solari nel mese, qualora risponda della quadratura dei conti e completa responsabilità per errori con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’Indennità Mensile di cassa o di maneggio denaro […]”.

Partendo da tale assunto normativo, il rischio derivante dal maneggio di danaro e dalla conseguente responsabilità nella quadratura di cassa, laddove tale attività venga svolta in maniera continuativa per almeno 15 giorni in un mese solare - secondo l’interpretazione della Commissione Bilaterale – va interamente retribuito anche in caso di prestazione lavorativa a tempo parziale.

Non rileva, infatti, la quantità di tempo dedicata giornalmente a tale attività, essendo il rischio di perdita economica, a carico di chi si occupa di tale mansione, il presupposto per la corresponsione di tale indennità che assume dunque natura risarcitoria.

Di conseguenza – conclude la Commissione Bilaterale - l’importo contrattualmente previsto per l’indennità di cassa sarà integralmente dovuto, in presenza dei requisiti sopra richiamati, sia in caso di lavoro a tempo pieno che nell’ipotesi di lavoro a tempo parziale. Pertanto, in virtù della responsabilità e dei tempi richiesti dai contratti nazionali collettivi di lavoro, “per il riconoscimento dell’Indennità mensile di cassa, è ininfluente l’Indice di Prestazione del Lavoratore, avendo tale Indennità natura risarcitoria di un danno potenziale che non è legato al tempo lavorato ma ad una specifica operazione quale la «quadratura dei conti»”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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