È possibile compensare le accise mensili con le altre imposte, Iva compresa: questo è ciò che emerge dalla risposta di consulenza giuridica
n. 4/2020 dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, il contribuente che ha presentato l’istanza chiede se, con riferimento alle merci movimentate in conto proprio, i depositari autorizzati, debitori dell'imposta, possano procedere al pagamento delle accise, mediante F24, anche compensando tale debito con eventuali crediti afferenti altri tributi, tra i quali, nella specie più comune, l'IVA.
Compensazioni con le accise – Come confermato nell’istanza di
interpello n.1/2020, l’articolo 28, comma 7, della Legge n. 388/2000, prevede che dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle imposte sulle produzioni e sui consumi di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale anche mediante il versamento unitario, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.
Conseguentemente è permesso di versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Non è, invece, consentito utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.
Ovviamente, la compensazione è consentita quando i debiti ed i crediti sono riferibili allo stesso soggetto passivo, nel caso di specie il depositario, non potendosi utilizzare in compensazione crediti d'imposta maturati da altri soggetti.
Pertanto, l’Agenzia ritiene che il titolare del deposito fiscale autorizzato possa legittimamente compensare l'accisa dovuta con il proprio credito IVA, nel limite di 700.000 euro fissato dall'articolo 34 della legge n. 388/2000.
Utilizzo in compensazione dell'eccedenza a credito IVA - Per completezza informativa, è opportuno precisare che l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale non è subordinata al verificarsi di uno dei presupposti per il suo rimborso ex articolo 30 del
Decreto IVA, essendo richiesta esclusivamente la preventiva presentazione della dichiarazione annuale e - quando si compensano crediti d'importo superiore a 5.000 euro - l'apposizione del visto di conformità, fatte salve specifiche ipotesi di esonero.
La presenza di uno dei presupposti per il rimborso di cui al citato articolo 30 è invece necessaria qualora si intenda utilizzare in compensazione un credito IVA infrannuale. In tale evenienza l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta è subordinato alla presentazione del modello IVA TR, anch'esso munito del visto di conformità.
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