31 agosto 2018

Le ASD e le SSD senza fini di lucro

Autore: Gianfranco Antico
Come è noto, in questi giorni di caldo torrido, l’Amministrazione finanziaria, con la circolare n.18/E del 1° agosto 2018, ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al regime fiscale di cui alla legge n. 398 del 1991, all'agevolazione, ai fini IRES, di cui all'art.148, comma 3, del T.U.n.917/86, nonché all'esenzione dall'imposta di bollo per taluni organismi sportivi.

Le diverse questioni trattate - che in questa Rivista nei prossimi giorni intendiamo esaminare - non possono che prendere le mosse dalla definizione di associazione sportiva dilettantistica e di società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, al fine di agganciarle alla norma tributaria.

Il mondo dello sport in genere è sotto l’egida dell’art.90, della Legge n.289 del 2002, che individua nelle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e nelle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro le tipologie soggettive di enti non lucrativi operanti nel settore dello sport dilettantistico.

In particolare, il comma 17 dell'art.90 della legge n. 289 del 2002 stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
  • a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt.36 e seguenti del codice civile;
  • b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R.n.361 del 10 febbraio 2000;
  • c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Il successivo comma 18 del medesimo art. 90 della legge n. 289 del 2002 dispone che le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale e che nello statuto devono essere espressamente previsti:

"a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni".


Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, possono essere iscritte nell'apposito Registro istituito presso il CONI, e detta iscrizione permette di usufruire delle disposizioni fiscali di cui all’art.90, della L.n.289 del 2002 ( cfr. art.7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186). CONI che, in base a quanto previsto dallo stesso D.L.n.136/2014 trasmette annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Fatta questa premessa giuridica, verifichiamo la qualificazione tributaria delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Associazioni sportive - Come rilevato dagli estensori della circolare n.18/2018, le associazioni sportive dilettantistiche rientrano nella categoria degli enti diversi dalle società, che si caratterizzano per lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività non commerciale, e sono riconducibili, quali soggetti passivi IRES, tra gli enti non commerciali di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del TUIR.

Tuttavia, in forza di quanto indicato nel comma 4, dell’art.149, del T.U.n.917/86, le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale stabilite dai commi 1 e 2 dello stesso art.149 citato, non si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche. “In sostanza, le associazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 149 del TUIR”.

Restano, comunque, fermi, per le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini dell'individuazione della soggettività fiscale nonché del possesso e del mantenimento della qualifica di ente non commerciale, i criteri qualificatori dettati, in via generale, dall'art.73 del TUIR.

Società sportive dilettantistiche - Le società sportive dilettantistiche di cui all'art.90, della Legge n.289 del 2002, ancorché non perseguano scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dei soggetti passivi IRES di cui all'art.73, comma 1, lettera a) del TUIR.

Precisa la circolare n.18/2018 che “l'assenza del fine di lucro non incide, pertanto, sulla qualificazione tributaria delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002”.

Il reddito delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro è, quindi, determinato, in via di principio, secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, del TUIR relative alle società ed agli enti commerciali, e non possono, conseguentemente, trovare applicazione le disposizioni relative agli enti non commerciali, recate dagli artt. 143 e seguenti del TUIR, fatte salve delle specifiche eccezioni che l’Amministrazione finanziaria illustra.

Può trovare applicazione, nei confronti delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, oltre al regime fiscale previsto dalla legge n. 398 del 1991 anche, in via eccezionale, la disposizione contenuta nell'art.148, comma 3, del TUIR che prevede l'esclusione da IRES delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.

Alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro non si applica, invece, l’art.149 del TUIR che, come già visto, esclude le associazioni sportive dilettantistiche dall'applicazione delle previsioni in merito alla perdita della qualifica di ente non commerciale recate dallo stesso art.149 del citato testo unico. “Le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, infatti, come sopra esposto, ancorché non perseguano scopo di lucro, assumono, dal punto di vista della soggettività fiscale, natura commerciale e sono riconducibili nell'ambito dei soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR”.
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