12 giugno 2018

Le tutele del Whistleblowing

Autore: Ketti Fisichella
Per “whistleblower” si intende il lavoratore che, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, segnala alle autorità anticorruzione o alla magistratura illeciti da cui potrebbero scaturire ritorsioni da parte dei suoi superiori.
Con Legge 190 del 2012, l'Italia si è dotata di un sistema di prevenzione della corruzione che prevede, tra le altre cose, l'introduzione di un sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti dei quali sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa: il whistleblowing.

Il Whistleblowing tradotto letteralmente significa “soffiare nel fischietto” e deriva dall'inglese “to blow the whistle”, un chiaro riferimento all'arbitro che fischiando segnala un fallo, una punizione, un rigore, comunque un'inosservanza del regolamento sportivo, allo stesso modo si è voluto identificare un whistleblower che soffiando nel fischietto si preoccupa di segnalare una disfunzione, un irregolarità, un illecito amministrativo, un qualsiasi atto di illegalità, cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. È evidente, pertanto, che con l’introduzione del whistleblowing il legislatore ha voluto fornire uno strumento atto a garantire una idonea tutela legale a favore di chi denuncia fenomeni di corruzione o qualsiasi forma di irregolarità preservandolo dal licenziamento, dal demansionamento, dal trasferimento o da altre misure organizzative.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie va pertanto comunicata dall'interessato o dai sindacati all'Anac che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e agli altri organismi di garanzia e in questi casi l’Anac può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità per una maggior tutela della riservatezza del whistleblower. Inoltre, a decorrere dal 6 febbraio 2018, è in linea l'applicazione informatica fornita da Anac, per Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico.

Una delle ultime novità in tema di tutela del whistleblower è rappresentata dalla proposta di Direttiva della Commissione Europea del 23 aprile 2018 che prevede, tra le altre cose, che le società private con oltre cinquanta dipendenti o un fatturato superiore ai dieci milioni di euro e le amministrazioni pubbliche nelle città con oltre diecimila abitanti, devono stabilire dei meccanismi di segnalazione che garantiscano la riservatezza, obblighi di feedback e misure per evitare ritorsioni.

I campi di applicazione della legislazione in previsione sono molteplici tra cui: gli appalti pubblici, i servizi finanziari, il riciclaggio di denaro, la sicurezza nei trasporti, l’ambiente, il nucleare e l’alimentazione.

La proposta si basa sugli articoli che attribuiscono all’UE la facoltà di emettere leggi quadro su precise tematiche.

La Commissione ritiene quindi necessario procedere a tutela dei diritti umani e civili garantiti dall’UE quali:
  • la libertà di espressione;
  • il diritto all’informazione;
  • il diritto a condizioni di lavoro eque e giuste;
  • il diritto al rispetto per la vita privata di ciascun individuo;
  • il diritto alla protezione dei dati personali;
  • il diritto alla salute;
  • alla protezione ambientale;
  • il diritto della “buona amministrazione”.

I meccanismi di segnalazione prevedono dunque come primo step un canale di comunicazione interna, cui segue la segnalazione alle autorità competenti e in casi estremi, la divulgazione all’opinione pubblica attraverso i media.

A questo si aggiunge un sistema di prevenzione delle ritorsioni e protezione, con accesso a una consulenza gratuita per l’informatore e a mezzi di ricorso adeguati.

La procedura obbligherebbe inoltre gli Stati membri a tenere nota di tutte le segnalazioni ricevute, in qualsiasi formato ed inviarle alla Commissione Europea annualmente, e a rivedere tutte le procedure al minimo ogni due anni perché siano sempre aggiornate.

La Commissione a sua volta, a sei anni dall’approvazione, dovrebbe inoltrare una relazione dettagliata al Parlamento.

Qualora la direttiva europea venisse approvata, anche le situazioni italiane in cui le tutele sono ancora carenti o del tutto assenti potrebbero avere un esito differente e il whistleblower godere di maggiore protezione e tutela.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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