Tra gli emendamenti appena approvati in sede di discussione della Legge di Bilancio, ve ne sono anche alcuni in tema di giochi, che riguardano, in particolare, la disciplina e il monitoraggio dell'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, e la definizione di criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico.
Tra gli emendamenti appena approvati in sede di discussione della Legge di Bilancio, ve ne sono anche alcuni in tema di giochi.
Un primo riguarda
“Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo” e stabilisce che, al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni:
a) a decorrere dal 1o luglio 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avvalendosi della SOGEI, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi stessi. Quanto alle norme di attuazione si rinvia comunque ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;
b) le regole tecniche di produzione degli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (da emanare con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà notificare lo schema di decreto alla Commissione europea, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell'orario di funzionamento degli apparecchi medesimi. Tali dati sono messi a disposizione degli enti locali dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avvalendosi della SOGEI.
Più in generale, altro emendamento, prevede poi che, in sede di riforma complessiva in materia di giochi pubblici (che prima o poi andrà pur realizzata), in attuazione di quanto previsto dall'Intesa del 7 settembre 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita in sede di Conferenza unificata, nell'ambito dell'autonomia degli enti locali, saranno definiti criteri omogenei su tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione e agli orari degli esercizi che offrono gioco pubblico, anche al fine del monitoraggio telematico del rispetto dei limiti definiti.
Gli emendamenti mirano, evidentemente, a fare ripartire il dibattito sulla disciplina e riordino del settore del gioco legale, tematica questa di interesse sia economico che sociale.
Il riordino del gioco legale, del resto, se impostato in modo efficace e strategico, può svolgere un ruolo determinante ad entrambi i fini.
La Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 936), aveva del resto disposto che, in sede di Conferenza unificata fossero definite:
a) le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico;
b) i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico.
La finalità era ed è quella “di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età”.
Mentre nel passato è stata moltiplicata l’offerta nel territorio del gioco legale, con l'obiettivo di porre così argine alla diffusione incontrollata dell’offerta di gioco illegale, ora la soluzione prospettata dal Governo e condivisa dalla Conferenza è stata invece quella di ridurre l’offerta di gioco pubblico.
L'intesa sancita in seno alla Conferenza Unificata il 7 settembre 2017 ha poi indicato una serie di misure, il cui fine era quello di realizzare una forte riduzione dell'offerta attraverso una sensibile contrazione dei punti vendita e un innalzamento dei loro standard qualitativi, anche in un’ottica di contrasto al gioco d’azzardo patologico.
In base a quanto emerso dalla Conferenza unificata, le Regioni e gli Enti locali, al fine di una maggiore efficacia nella prevenzione dei minori e nella lotta alla ludopatia, nonché del contrasto all'insediamento del gioco illegale e considerato che i punti gioco a regime saranno, complessivamente, la metà circa dei punti di gioco pubblico attualmente in esercizio, avrebbero dunque dovuto adottare, nei rispettivi piani urbanistici, criteri che, tenendo anche conto della ubicazione degli investimenti esistenti, consentissero un’equilibrata distribuzione nel territorio, allo scopo di evitare il formarsi di ampie aree nelle quali l'offerta di gioco pubblico sia o totalmente assente o eccessivamente concentrata.
Veniva poi riconosciuta agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie, fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco.
La distribuzione oraria delle fasce di interruzione del gioco nell'arco della giornata andava peraltro definita in una prospettiva il più omogenea possibile nel territorio nazionale, anche ai fini del futuro monitoraggio telematico del rispetto dei limiti così definiti.
In questa direzione vanno dunque gli emendamenti ora approvati.
Laddove il monitoraggio, affidato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che si avvarrà del partner tecnologico Sogei, viene garantito anche attraverso una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, alla quale possono accedere i Comuni.
Un cenno, infine, merita la questione del cosiddetto distanziometro.
La previsione di distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti “sensibili”: frequentati, cioè, da categorie di soggetti che si presumono particolarmente vulnerabili di fronte alla tentazione del gioco d’azzardo, può essere utile per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”.
La disposizione in esame persegue dunque, in via preminente, finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» – art. 117, terzo comma, Cost.
Perciò, in questo campo, l’autorità comunale, o autonomamente o facendo applicazione di leggi regionali, può inibire un’attività pure autorizzata, senza invadere il campo demandato alle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza.
In caso di preesistenza, però, a qualsiasi disposizione contenente il divieto in questione di una sala giochi che ricada al di sotto della distanza minima indicata, i regolamenti o le leggi regionali non potranno intervenire con provvedimenti repressivi, poiché il fine delle disposizioni è comunque quello di “porre un freno” all’esistente.
In proiezione prospettica rispetto a quello che può succedere nello scontro in atto tra Stato e Regioni sull’applicazione dell’intesa raggiunta in sede di conferenza unificata, quindi, anche in caso di contenzioso, non ci saranno vincitori, ma solo vinti (vinto lo Stato sulla competenza legislativa concorrente delle Regioni e vinte le Regioni sul non poter intervenire sul pregresso).
Converrebbe e conviene, quindi, senz’altro, raggiungere un punto di equilibrio.
Tanto più che la questione involve rilevanti principi costituzionali: dalla tutela della salute a quello alla libertà di iniziativa economica.
Il tutto in un contesto di riordino generale del settore ancora lontano dal concludersi.