10 novembre 2018

Legittima la costituzione dell’agente della riscossione con difensori esterni

Autore: Francesco Rubera
È legittima la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione con difensori del libero foro. È quanto si ricava dall’ordinanza Cass. sez 6, n 25625 del 15.10.18. Sebbene la pronuncia tratti tra i motivi di merito l’annosa questione della notifica per irreperibilità assoluta, riguardo alle eccezioni preliminari sollevate dal ricorrente, affronta un argomento molto d’attualità: la legittimazione processuale dell’Agente della riscossione che, com’è noto, ha subito alcune modifiche in seguito alla riforma dell’art. 11 del D.lgs. 546/92, riguardo alla capacità dell’Agente della Riscossione di stare in giudizio con propri dipendenti.

La giurisprudenza si è più volte espressa sul veto della costituzione dell’AdR con difensori esterni (ex multis: Ctr Liguria sent. 1745 del 06.12.17, secondo cui, in virtù della nuova formulazione dell’art11 del d.lgs. 546/92 l’agente della riscossione può costituirsi solo con dipendenti). L’assunto dei giudici di merito nasceva da una lettura restrittiva del combinato disposto dell’art. 11 e dell’art. 12 del d.lgs. 546/92 ove è sancito che “le parti diverse dagli Enti impositori, dagli Agenti della riscossione […] devono essere assistite in giudizio da difensore abilitato”. Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha chiarito che la modifica apportata all’art. 11 “sta in giudizio direttamente o mediante struttura sovraordinata”, non esclude che questi possa avvalersi della difesa tecnica di cui all’art. 12 del d.lgs. citato.

Ed invero, la legittimazione processuale conferita con l’art. 11, comma 2, lascia spazi di organizzazione dell’ufficio ed è conferita impersonalmente all’agente della riscossione, non al direttore, come prevede, l’art. 42 del dPR 600/73 per l’agenzia delle entrate. È, quindi, facoltà dell’AdR ricorrere all’assistenza tecnica con difensori esterni o interni. Il nuovo testo dell’art. 12 d.lgs. 546/92, in vigore dal 1/1/2016, non prevede un espresso richiamo al divieto di utilizzazione di difensori esterni. Il legislatore ha solo esteso la possibilità di utilizzare i propri funzionari per la difesa.

La riforma ha eliminato la portata restrittiva del vecchio art. 12 che, secondo un orientamento costante della giurisprudenza, vietava l’uso di personale interno per la difesa dell’AdR. Secondo Cass. Sent. 7/12/05, n. 27035, “Il concessionario del servizio riscossione tributi non può stare in giudizio in proprio, ma deve necessariamente farsi rappresentare da un difensore abilitato alla difesa tecnica avanti le Commissioni Tributarie”. Con l’Ord. n. 25625 del 15.10.18 il giudice di legittimità ha applicato l’indirizzo interpretativo, applicando la ratio legis che si legge tra le righe della volontà del legislatore, il quale ha introdotto la predetta estensione per dare maggior capacità organizzativa agli AdR nella gestione del contenzioso secondo criteri di economicità, ma senza tralasciare il diritto all’esercizio dell’intuitu personae nella scelta del difensore, che una differente interpretazione avrebbe generato, in violazione dell’art. 24 della Costituzione.
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