12 marzo 2018

Legittimo impedimento avvocato in maternità

Autore: Marta Bregolato
Nuove tutele a favore delle donne che svolgono la libera professione di avvocato sono state introdotte dalla Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 – Supplemento Ordinario n. 62.

Anche l’Avvocato donna, che esercita attività forense libero professionale "ha diritto ad una maternità serena, alla tutela del nascituro, pari opportunità nello svolgimento dell’attività professionale e il diritto di difesa fondato, come è noto, principalmente su una scelta elettiva del difensore"; questo è il senso e queste sono le motivazioni sottostanti l’introduzione della nuova tutela.

L’articolo 1 ai commi 465 e 466, della Legge di Bilancio 2018, prevede infatti che:

Comma 465: "All’articolo 81 bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  • Quando un difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall’articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall’applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un’urgente trattazione. –“.

Comma 466: "All’articolo 420 ter del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  • 5 bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso - ".

Fino ad ora la tutela della maternità era garantita esclusivamente a favore delle lavoratrici dipendenti ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Ora, il legittimo impedimento, è esteso anche nei casi di svolgimento dell’attività forense esercitata da lavoratrici autonome e libere professioniste.

Vediamo nel dettaglio gli effetti di questa introduzione:
  • il legittimo impedimento sarà applicabile non solo ai casi di maternità “naturale” ma anche a quelli derivanti da adozione, nazionale e internazionale, nonché di affidamento familiare;

  • il legittimo impedimento sarà riconosciuto per 2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto o di ingresso in famiglia nei casi di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento familiare;
  • l’avvocato donna interessata a far valere il legittimo impedimento dovrà documentare tale circostanza mediante presentazione di un certificato medico attestante lo stato di gravidanza, o certificato rilasciato dal Tribunale minorile, nei casi di adozione nazionale o internazionale o di affido familiare. Il certificato potrà essere presentato personalmente, da una persona delegata o trasmesso alla Cancelleria del Tribunale a mezzo di Posta Elettronica Certificata;
  • il giudice, preso atto del comprovato stato di gravidanza o della pratica di adozione o affidamento, dovrà provvedere a fissare una nuova udienza tenendo conto del periodo di legittimo impedimento (2 mesi prima e 3 mesi dopo), compatibilmente con la natura della causa oggetto di trattazione e comunque nel rispetto di cause che necessitino trattazioni di urgenza;
  • la nuova udienza dovrà essere fissata entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del legittimo impedimento;
  • durante il periodo di legittimo impedimento restano sospesi il corso della prescrizione ed i termini di custodia cautelare.

Queste nuove tutele vanno ad aggiungersi a quella già applicabile anche prima dell’entrata in vigore della Legge n. 205 del 27.12.2017, ai sensi dell’articolo 70 del Decreto Legislativo n. 151/2001, ovvero la corresponsione dell’indennità di maternità. Tale indennità dovrà essere corrisposta in un’unica soluzione; sarà determinata nella misura dell’80% dei 5/12 del reddito professionale netto prodotto nel secondo anno precedente, con un minimo di euro 4.958,70 ed un massimo di euro 24.793,50 secondo i parametri 2017.

Per completezza di informazione si precisa che l’indennità di maternità erogata dalla Cassa Forense è da considerarsi sostitutiva o comunque integrativa del reddito professionale e in quanto tale dovrà essere dichiarata unitamente all’eventuale altro reddito professionale prodotto durante il periodo e nell’anno di riferimento.

Ai fini della dichiarazione dei redditi l’indennità di maternità dovrà essere dichiarata, nell’anno di corresponsione, tra i redditi sostitutivi.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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