24 luglio 2018

Lista PosPA: erogazione della tredicesima con passaggio dal TFS al TFR

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS, con il messaggio n. 2918 del 20 luglio 2018, in materia di denunce mensili UniEmens ListaPosPA per fornire ulteriori indicazioni per il caso di erogazione della tredicesima mensilità al dipendente che, in corso d’anno, ha cambiato il regime di fine servizio, passando dal TFS al TFR.

Cosa è il TFS - A differenza dei lavoratori del settore privato, i dipendenti del settore pubblico hanno accesso con il cosiddetto Trattamento di Fine Servizio (TFS) a prestazioni diverse, a seconda dell’Amministrazione presso la quale è stato prestato servizio. In altre parole, diversamente da ciò che si pensa, nella grande famiglia TFS sono in realtà compresi tre diversi tipi di “liquidazione”, molto diversi tra loro:
  1. L’Indennità di Buonuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell’AFAM e dell’Università);
  2. L’Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
  3. L’Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Indipendentemente dalla forma, il TFS interessa tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che non abbiano optato per il Fondo Pensione Complementare di categoria Espero per Scuola e AFAM e Perseo Sirio per tutti gli altri. Trova invece automatica applicazione il TFR per tutto il personale assunto, a tempo determinato o indeterminato, successivamente al 31 dicembre 2000.

Erogazione del TFS - Le prestazioni sono corrisposte d’ufficio: il lavoratore non deve cioè presentare istanze particolari per accedervi.
In particolare, le prestazioni vengono corrisposte come segue:
  • in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente)
  • in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima

I termini di pagamento sono poi differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro. Il pagamento deve avvenire:
  • entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
  • non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
  • non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).

Compilazione dell’UniEmens - L’INPS ha precisato anche che in occasione dell’erogazione degli arretrati contrattuali ai lavoratori che hanno mutato il regime di fine servizio dal TFS al TFR, è necessario che i ratei maturati nel periodo in cui il dipendente si trova in regime di TFS vengano ad esso attribuiti. Per la compilazione, sarà necessario, per la quota parte di arretrato contrattuale da attribuire al TFS, l’elemento V1, Causale 7, CMU 5, con “DataAtto” pari a quella di pubblicazione del messaggio n. 1974/2018, “IdentAtto” uguale a 2 e con “GiornoInizio” e “GiornoFine” riferiti all’ultimo periodo di servizio precedente il passaggio al TFR.

In tale elemento si dovranno valorizzare nella Gestione Previdenziale i campi “CodGestione”, “ImponibileTFS” e “ContributoTFS”.

Non dovranno, invece, essere valorizzati gli elementi relativi alla Gestione Credito, poiché “Imponibile” e “Contributo” ad essa relativi devono essere comunque esposti nell’elemento E0 del mese di erogazione degli arretrati contrattuali, in quanto commisurati alla retribuzioni utile ai fini pensionistici.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy