4 ottobre 2018

Locazione. Canoni non percepiti nel “mirino” del Fisco

Se manca la prova della data certa della risoluzione anticipata, l’imposta è dovuta per intero

Autore: Paola Mauro
Si deve ritenere legittima la tassazione dei canoni di locazione che il contribuente assume di non aver percepito, se non è certa la data di avvenuta risoluzione anticipata dei contratti di locazione, per l'omissione degli adempimenti previsti dall’articolo 17, comma 1, del d.P.R. n. 131/19861, costituiti dalla comunicazione della risoluzione e dal pagamento della relativa imposta.

È quanto emerge dalla lettura della breve Sentenza n. 4997/16/18 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Il giudizio nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate ha contestato la mancata dichiarazione per il 2009 dei canoni di locazione derivanti da due contratti registrati, rispettivamente, il 23 febbraio 2006 e il 1° gennaio 2008.
La contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e ha eccepito l’illegittimità dell’atto impositivo, attesa l'avvenuta risoluzione anticipata dei contratti in questione.
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso sulla base dei seguenti rilievi:
  • la contribuente non ha fornito all'Ufficio elementi per individuare la data certa della risoluzione dei contratti, né ha assolto all'onere dichiarativo posto a suo carico dall’art. 26 del TUIR;
  • in caso di risoluzione anticipata del contratto, il locatore deve sottoporre a registrazione la risoluzione anticipata e versare l'imposta in termine fisso, presentando, entro venti giorni dal pagamento, il relativo attestato all'Agenzia delle Entrate;
  • la ricorrente, invece, ha prodotto la copia dei verbali relativi alla risoluzione e delle bollette, ma ha omesso di eseguire gli adempimenti previsti dalla legge.

Ebbene, la C.T.R. capitolina ha ritenuto infondato l’appello proposto dalla contribuente.
Quest’ultima ha lamentato l’errore del Collegio di primo grado, laddove non sono stati valorizzati i documenti prodotti a dimostrazione dell'avvenuta risoluzione dei contratti oggetto di controversia.
Secondo la contribuente, poi, la legge punisce la mancata comunicazione della risoluzione contrattuale solo con una sanzione amministrativa.

A fronte di queste deduzioni dell’appellante i giudici capitolini scrivono: «nella specie non esiste data certa dell'avvenuta risoluzione dei due contratti di locazione di cui trattasi, essendo mancata sia la comunicazione della risoluzione sia il pagamento della relativa imposta previste dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986; in mancanza di data certa della risoluzione, alla quale non sono in grado di sopperire i documenti presentati dall'appellante, si applica l’art. 26, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 917/1986, secondo cui "I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, anfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso"; ne consegue che la sentenza impugnata va ritenuta esente dalle dedotte censure; l'appello, pertanto, deve essere respinto » .

La particolarità della fattispecie ha indotto la C.T.R. di Roma a disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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1Decreto Presidente della Repubblica 26/04/1986 n. 131 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
Art. 17 Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili
In vigore dal 22/10/2015
“1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso. […]”.
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