30 gennaio 2018

Manipolazione su piante ornamentali. Si al reddito agrario

Autore: ANDREA AMANTEA
Le attività effettuate su piante prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi produttori, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, al fine di ampliare la gamma di beni da offrire sul mercato rientrano tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.

Ad affermarlo è l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione 11/E emanata ieri in risposta a specifico interpello.

L’istanza di interpello – Il parere dell’Agenzia delle Entrate prende spunto da diverse richieste di chiarimenti pervenute da più associazioni, rappresentanti di aziende vivaistiche; richieste di chiarimenti con i quali si evidenzia che le piante citate in premessa, acquistate da terzi produttori, prima di essere vendute, sono sottoposte ad alcune operazioni necessarie, come:
  • a) la concimazione e l’inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
  • b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale;
  • c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.

Trattasi, come sottolineato dalle associazioni istanti, di operazioni che sono tutte dirette a raggiungere standard qualitativi omogenei anche in funzione delle necessità fitosanitarie imposte dai Paesi importatori.

Le attività agricole - L’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (D.P.R. 917/86), qualifica come attività agricole “le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

Il parere dell’Agenzia dell’Entrate - L’Amministrazione finanziaria innanzitutto richiama la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004. In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento il citato articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali. I diversi decreti ministeriali che si sono succeduti per l’individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (D.M. 11 luglio 2007, D.M. 5 agosto 2010, D.M. 17 giugno 2011, D.M. 13 febbraio 2015), fanno rientrare tra le attività agricole connesse, per le quali risulta applicabile la tassazione su base catastale, anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante.

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato precisato che le attività sopra indicate ai punti a), b) e c) hanno carattere di effettiva manipolazione in quanto fanno parte di un più ampio insieme di operazioni di manipolazione atte a garantire la qualità del prodotto finale e che le stesse rientrano nelle pratiche agronomiche finalizzate alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico delle piante”. Inoltre, “per tutte le attività elencate alle lettere a), b) e c) sono necessarie adeguate e specifiche competenze, capacità e conoscenze tecniche agronomiche proprie dell’imprenditore agricolo”.

In sostanza, con la risoluzione di ieri, l’Amministrazione finanziaria, sentito il Ministero competente, attesta che le attività descritte dalle associazioni istanti come sopra riportate, rientrano tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.
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