23 maggio 2018

Marittimi: aggiornate le attività vietate ai minori a bordo

Autore: Debhorah Di Rosa
Con un decreto del 27 aprile 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato l’elenco delle attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto. Il decreto è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 18 maggio 2018.

Il settore marittimo si svolge in un ambito lavorativo complesso e delicato, che per questo presenta una disciplina specifica dettata, oltre che dalla ordinaria disciplina normativa, dal Codice di Navigazione; quelle nazionali relative alla bandiera della nave e quelle internazionali.

Con il termine gente di mare si intende chi si imbarca per lavorare a qualsiasi titolo e per qualsiasi mansione, gli addetti ai servizi portuali, gli impiegati nei cantieri navali.

Il lavoro dei marittimi è molto particolare: espone gli addetti a malattie specifiche a causa della natura dell’attività lavorativa e della permanenza in paesi terzi, ad ore di lavoro lunghe e non regolari, con difficoltà a riposare, una nutrizione particolare (cibo non fresco per molto tempo), situazioni ambientali molto variabili, permanenza a bordo per lunghi periodi su ambienti instabili.

Per questo il marittimo è sottoposto a rigorosi controlli sanitari: uno biennale, in cui viene sottoposto a vari esami, e una visita prima di ogni imbarco.

La nave, infatti, è di per sé fonte di pericolo: i macchinari ivi presenti, gli spazi in cui ci si muove, il carico stesso, le manovre, il maneggio di sostanze tossiche sia per lavori di bordo che come carico e, non da ultimo, l’affaticamento causato da una riduzione degli equipaggi.
Da qui la necessità di prevedere specifiche limitazioni all’impiego di lavoratori minorenni a bordo.

Lavorazioni vietate - Il decreto elenca nel dettaglio le lavorazioni vietate:
  • sollevamento, movimentazione o trasporto di carichi od oggetti pesanti;
  • lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
  • esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
  • utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
  • utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio, il rizzaggio e sartiame;
  • lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
  • servizio di guardia notturna;
  • manutenzione delle attrezzature elettriche;
  • esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
  • pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
  • movimentazione o responsabilità delle scialuppe delle navi.

Deroghe e casi particolari - Il decreto prevede, inoltre, che le attività lavorative vietate possono essere svolte dai minori di anni diciotto soltanto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente. L’elenco, adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria è stato emanato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono in ogni caso valide ed obbligatorie le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.
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