28 giugno 2018

Mini voluntary: fuori l’IVIE ma non l’IVAFE

Autore: Pasquale Pirone
Con la Circolare n. 12/E/2018, l’Agenzia delle Entrate, qualche giorno fa, è intervenuta a fornire degli importanti chiarimenti sulla procedura di emersione riguardante gli ex frontalieri e/o gli ex AIRE. Stiamo parlando della previsione normativa, contenuta nell’art.5-septies del D.L. n. 148/2017, il quale sancisce la possibilità di regolarizzazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, da parte di contribuenti rientrati in Italia dopo aver svolto attività di lavoro autonomo o dipendente in via continuativa all’estero, in quanto iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) o frontalieri. Si tratta della c.d. mini voluntary.

La procedura prevede la necessità di presentare (telematicamente), entro il prossimo 31 luglio, l’apposito modello istituito con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° giugno scorso e la necessità di versare (a titolo di imposte, sanzioni ed interessi) il 3% del valore delle attività e della giacenza delle somme sopra individuate al 31 dicembre 2016 o al il 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente con valore e giacenza superiori a zero qualora alla predetta data il citato valore sia nullo (il versamento va fatto in unica soluzione entro il 30/09/2018 oppure in tre rate annuali di pari importo in scadenza rispettivamente il 30/09, 31/10 e 30/11 di questo stesso anno).

Ambito oggettivo – In particolare, possono formare, dunque, oggetto di emersione le “attività depositate” e le “somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio” all’estero alla data del 6 dicembre 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto-Legge n. 148 del 2017), per le quali il contribuente è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui dall’articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge n. 167 del 1990.

Al riguardo, le Entrate hanno precisato che con le locuzioni “attività depositate” e “somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio”, il Legislatore ha inteso far riferimento a tutte le attività estere di natura finanziaria per le quali sussistono gli obblighi di monitoraggio fiscale e che stante il riferimento puntuale della norma alla data del 6 dicembre 2017, l’accesso alla procedura è consentito solo se a tale data il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare, indipendentemente dal valore dell’attività e della giacenza a tale data. Non rientrano, quindi, nell’ambito della procedura le attività di cui ai rapporti chiusi prima di tale data né, inoltre, quelle attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente.


L’IVAFE – Nella Circolare in comento, l’Amministrazione finanziaria ha evidenziato che per espressa previsione normativa, nella procedura rientrano anche le violazioni dichiarative commesse “ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse” attività oggetto di regolarizzazione e, quindi, i redditi eventualmente ricavati dalle somme e dalle attività finanziarie detenute all’estero, che soddisfano i requisiti oggettivi previsti. A tal proposito è precisato che tali violazioni in materia di imposte sui redditi sono regolarizzabili solo per le stesse annualità in cui sono state commesse le violazioni di monitoraggio fiscale, che costituiscono il presupposto oggettivo necessario affinché le attività detenute all’estero possano essere sanate tramite la procedura.

Ad ogni modo, continua l’Amministrazione, in mancanza di una indicazione esplicita delle imposte regolarizzabili è da ritenersi che possono essere regolarizzate anche le violazioni dichiarative inerenti l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero). Si tratta dell’imposta (prevista a decorrere dal 2012) ed applicata sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio, detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti e per la quale, con riguardo al versamento, alla liquidazione, all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e ai rimborsi nonché al contenzioso trovano applicazione le disposizioni previste per l’IRPEF.

Inoltre, è anche chiarito che qualora nello stesso periodo di imposta oggetto di regolarizzazione siano state commesse anche violazioni dichiarative rilevanti ai fini delle citate imposte (imposte sui redditi e/o dell’IVAFE), le stesse devono necessariamente essere ricomprese nell’ambito della procedura di emersione, e ciò poiché derivanti dalle attività e dalle somme di cui all’articolo 5-septies di cui in premessa detenute all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio.

L’IVIE – Discorso diverso, invece, è stato fatto con riferimento all’IVIE (imposta sul valore degli immobili all’estero) per la quale soggetti passivi sono: i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo; i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi; i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali; i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Dunque, gli anzidetti soggetti residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’IVIE.

Nell Circolare 12/E, a differenza di quanto detto per l’IVAFE, con riferimento all’IVIE la si esclude dall’ambito applicativi della procedura di regolarizzazione di cui all’art. 5-septies. Come evidenza l’Agenzia delle Entrate, “Nell’ambito oggettivo della procedura rientrano, infatti, le violazioni inerenti alle attività e alle somme derivanti dalla sola vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l’attività lavorativa in via continuativa, ma non anche le violazioni degli obblighi IVIE derivanti dal possesso degli stessi”.
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