13 settembre 2018

Mise: termini prorogati per le domande di agevolazione nell’area industriale complessa di Savona

Autore: Mattia Gigliotti
Con la Circolare direttoriale n. 286862 dell’11 settembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico fa sapere che sono stati prorogati i termini previsti dalla Circolare 20 aprile 2018, n. 183965 recante “Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell’area di crisi industriale complessa di Savona tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989”.

Ricordiamo che con la Circolare del 20 aprile 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 20 milioni di euro in forma di contributi conto impianti, contributi diretti e finanziamenti agevolati finalizzati al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei comuni appartenenti all’area di crisi industriale complessa di Savona.

La Circolare 20 aprile 2018, n. 183965 prevedeva inizialmente che le domande di agevolazione dovevano essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 2 luglio 2018 e sino alle ore 12.00 del 17 settembre 2018.

Tuttavia, a seguito della richiesta di proroga formulata da parte delle Istituzioni locali, necessaria per consentire alle imprese di elaborare i propri progetti di investimento sfruttando un più lungo arco temporale, il termine finale di presentazione indicato dalla predetta circolare 20 aprile 2018, n. 183965 è prorogato alle ore 12.00 del 1 ottobre 2018.

Le domande di agevolazione debbono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell’Agenzia medesima.

Le richieste di agevolazione debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali; possono altresì presentare domanda le società cooperative di cui all’art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile.
Ricordiamo che le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
  • programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione;
  • programmi occupazionali finalizzati ad incrementare o a mantenere il numero degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento; in quest’ultimo caso l’unità produttiva oggetto dell’investimento deve risultare, alla data di presentazione della domanda, attiva da almeno un biennio. Non sono ammissibili le iniziative imprenditoriali che prevedono il decremento del numero degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.

Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1.500.000 euro.

Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla legge n. 181/1989 e successive modifiche e integrazioni.
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