8 aprile 2019

Misura cautelare personale nei reati fiscali

Autore: Andrea Magagnoli
Nel caso di procedimenti per reati tributari l’emissione di una misura cautelare personale può essere ammessa nel caso in cui venga autonomamente valutata da parte dei giudici del riesame la situazione complessiva dell'imputato.

La corte di cassazione con sentenza n.8480/2019 recentemente depositata, esamina la complessa questione dei presupposti necessari per l'applicazione delle misure cautelari di carattere personale.

Il caso
La decisione trae origine dall’applicazione da parte del Gip, nel corso di un procedimento diretto alla contestazione di reati tributari, di una misura cautelare di carattere personale nei confronti di diversi imputati, ritenuta necessaria data la pervicacia della loro condotta ed il pericolo della sua reiterazione con evidenti danni per il pubblico prelievo delle imposte.

Gli imputati ricorrevano al tribunale del Riesame, il quale riteneva legittimo l’operato del Gip in quanto fondato su effettive e reali esigenze cautelari, le quali rendevano necessaria l'emissione di una misura di carattere personale.
Gli imputati ricorrevano, allora, per cassazione e con apposito atto deducevano, in un articolata tesi difensiva, l'evidente lesione del loro diritto di difesa, posto che i giudici del riesame non avrebbero fatto altro che recepire in maniera acritica le scelte del Gip, in ordine ai presupposti per l'applicazione della misura cautelare.
Il procedimento faceva il suo corso e veniva deciso da parte degli ermellini.

La decisione della Cassazione
La motivazione della sentenza, qui in commento, prende posizione sulla delicata questione dei presupposti necessari all' applicazione di una misura cautelare di carattere personale.
Tali provvedimenti, per la loro stessa natura, presentano un carattere limitativo della libertà personale di un cittadino anche in assenza di un accertamento definitivo della sua responsabilità, tanto da necessitare, di un approfondita analisi circa la necessità di una loro effettiva applicazione.

La normativa è stata modificata attraverso la legge n. 47/2015, la quale individua i presupposti per l'emissione di tali misure e le modalità della loro valutazione da parte dei giudici che intendano farne uso.

Infatti, a seguito delle modifiche ordinamentali, per potere essere ritenuto legittimo un provvedimento di tale tipo, deve essere accompagnato da una espressa indicazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento e che ne consentano l'operatività, da parte del giudice che le applica, anche se risulta superflua la necessità di una loro espressa riscrittura.

Osservano ancora gli ermellini come la necessità di una siffatta formulazione del provvedimento e delle sue modalità di redazione, derivino dalla necessità che lo stesso sia in grado di dare conto del percorso logico ed argomentativo seguito dai giudici nella loro decisione.
La motivazione approfondisce le tecniche di elaborazione della decisione in tali casi, la quale può essere ritenuta legittima nel caso in cui contenga un chiaro richiamo agli elementi di fatto, senza fare ricorso a formule di carattere stereotipato, che si limitino semplicemente a richiamare le conclusioni cui erano giunti i magistrati che in precedenza avevano esaminato la questione.

Nel caso di specie, pertanto, il provvedimento opposto e ritenuto legittimo in sede di riesame pare conforme alla normativa, posto che la situazione di fatto degli imputati oggetto delle misure era stata valutata in maniera analitica ed approfondita.

Infatti, nel corso del riesame del provvedimento del Gip, veniva compiuta una valutazione complessiva della situazione degli imputati i quali avevano reiterato la loro condotta, dimostrando una evidente pervicacia ed un elevata pericolosità e volontà di porsi contro la legge, che rendeva indispensabile un intervento tramite l 'utilizzo di un provvedimento comunque limitativo della libertà personale.
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