28 aprile 2018

Misure volte alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Autore: Ketti Fisichella
L’art. 25 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 ha destinato una quota pari al 10 per cento delle risorse del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e accrescere la promozione di misure volte alla conciliazione tra vita professionale e vita privata. Per l'anno in corso le risorse disponibili ammontano ad euro 54.600.000,00.

Per l'attuazione dei criteri e delle modalità si deve fare riferimento al Decreto del 12 settembre 2017 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e della Finanza e pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017.

Il Decreto interministeriale riconosce uno sgravio contributivo ai datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione dei tempi vita – lavoro.

I destinatari di tale beneficio sono i datori di lavoro privati, il Decreto all'articolo 9 comma 2 esclude espressamente la possibilità di fruizione dello sgravio da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

I datori di lavoro che possono fruire del beneficio contributivo sono tutti coloro i quali abbiano sottoscritto e depositato un contratto collettivo aziendale o anche recepito un contratto territoriale, con la specifica previsione di misure volte alla conciliazione tra vita professionale e vita lavorativa e al fine di innovare e migliorare le previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati, incrementando così anche l'utilizzo dello strumento di contrattazione aziendale.
Lo sgravio non è però correlato alla retribuzione dei lavoratori ma è un beneficio che consiste in una riduzione contributiva che spetta ai datori di lavoro in misura modulata sulla base del numero dei datori di lavoro ammessi alla fruizione dello stesso ed è articolato in due quote:
  • quota A - 20 per cento delle risorse finanziarie per il numero dei datori di lavoro ammessi;
  • quota B - che si ottiene dividendo l'80 per cento delle risorse finanziarie di ciascun anno in base alla media dei dipendenti occupati nell'anno civile precedente dai medesimi datori di lavoro.

Lo sgravio fruibile sarà pari alla somma della quota A e della quota B e non può comunque superare un importo pari al 5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell'anno precedente la domanda.

Le misure individuate dal Ministero devono essere minimo due tra quelli indicati nell'art. 3 del Decreto interministeriale e almeno uno di questi deve rientrare nell'area di intervento genitorialità (A) o nell'area di intervento flessibilità organizzativa (B).

Le aree definite dal Ministero sono:
A) Area di intervento genitorialità
  • Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità;
  • Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa; indennità
  • Previsione di nidi d’infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali;
  • Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità;
  • Buoni per l’acquisto di servizi di baby sitting.

B) Area di intervento flessibilità organizzativa
  • Lavoro agile;
  • Flessibilità oraria in entrata e uscita;
  • Part-time;
  • Banca ore;
  • Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell’impresa dei permessi ceduti.

C) Welfare aziendale
  • Convenzioni per l’erogazione di servizi time saving;
  • Convenzioni con strutture per servizi di cura;
  • Buoni per l’acquisto di servizi di cura.

Il contratto aziendale stipulato deve però prevedere che le misure a sostegno della conciliazione vita – lavoro, vengano adottate per un numero di dipendenti almeno del settanta per cento della media dei lavoratori occupati in termini di forza aziendale nell'anno civile precedente e che lo stesso contratto sia depositato presso l'INL con modalità telematica ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015.

Per l'accesso allo sgravio contributivo è necessario che il deposito dei contratti aziendali sottoscritti avvenga entro il 31 agosto 2018 (il precedente termine era quello del 1 gennaio 2017) e che le aziende richiedenti siano in regola con il versamento dei contributi.

Il Decreto interministeriale stabilisce che l'ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo della presentazione delle istanze (termine ultimo di presentazione istanza per il 2018 è entro il 15 ottobre 2018) e l'INPS ha il compito di controllare che il contratto sia stato regolarmente depositato per poi procedere al calcolo della misura del beneficio e attribuire automaticamente il codice di autorizzazione “6J” che assume il nuovo significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio conciliazione vita – lavoro”; il codice di esposizione Uniemens che i datori di lavoro ammessi al beneficio devono utilizzare per il conguaglio dell'importo a credito è il codice causale “L901” di nuova istituzione.

Ai fini dell’ammissione dello sgravio contributivo, i datori di lavoro dovranno inoltrare telematicamente apposita domanda all’INPS, secondo le modalità previste dall’Istituto stesso.

La domanda deve contenere:
  • i dati identificativi dell’azienda;
  • la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
  • la data di avvenuto deposito del contratto aziendale, effettuata con le modalità telematiche al competente ufficio dell’INL;
  • la dichiarazione di conformità del contratto aziendale;
  • ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’INPS.

I datori di lavoro che fruiscono indebitamente dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

In questa fase “sperimentale” il beneficio di cui sopra è riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nell'ambito del biennio 2017-2018.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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