24 gennaio 2018

Modelli INTRA 2018: le novità

Domani l’ultimo invio con vecchie regole

Autore: PASQUALE PIRONE
Entro domani (25 gennaio) vanno inviati i modelli Intra riguardanti l’ultimo trimestre (Ottobre – Novembre – Dicembre) o mese (Dicembre) del 2017 (a seconda che si tratti di contribuente obbligato trimestrale o mensile). Si ricorda che tali modelli sono gli elenchi riepilogativi delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea: cessioni intracomunitarie di beni comunitari; prestazioni di servizi rese e diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972); acquisti intracomunitari di beni comunitari; acquisti di prestazioni di servizi (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).

L’invio avviene per via telematica (direttamente da parte del contribuente oppure tramite intermediario abilitato) entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Sono obbligati “mensili” i contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000 euro. Sono, invece, obbligati “trimestrali” coloro che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore al predetto ammontare.

In realtà, il legislatore era intervenuto abrogando, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’obbligo in commento, ma successivamente si è deciso di mantenere in essere tale adempimento sino al 31 dicembre dello stesso anno (art. 13, comma 4-ter D.L. n. 244/2016).

Le novità dal 2018 – A decorrere da quest’anno, è stabilito l’obbligo di invio dei modelli INTRA riferiti agli acquisiti di beni e prestazioni di servizi ricevute IntraUe esclusivamente per fini statistici e nei casi individuati dal Provvedimento Agenzia delle Entrate Prot. n.194409/2017 del 25 settembre 2017. In particolare, per il Modello Intra 2bis (Elenchi riepilogativi relativi all’acquisto intracomunitario di beni), l’obbligo di invio ai fini statistici sussiste per quei soggetti IVA che, con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Per il Modello Intra 2quarter (elenchi riepilogativi dei servizi intraUe ricevuti) l’obbligo ai fini statistici ci sarà qualora, con riferimento a periodi mensili, l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute dal soggetto IVA sia uguale o superiore a 100.000 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. La stessa Amministrazione finanziaria nel Provvedimento citato, ha precisato che la verifica in ordine al superamento delle soglie sopra riportate va effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni e che le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente (il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni). Pertanto, se, ad esempio, si considera un contribuente che nel corso del I° trimestre 2018 abbia realizzato acquisti intracomunitari di beni per 400.000 euro ed acquisti di servizi intracomunitari per 12.000 euro, questi sarà tenuto a presentare (mensilmente) solo l’elenco riepilogativo dei soli acquisti intracomunitari di beni, e non quello dei servizi intracomunitari ricevuti.

Per i soggetti non obbligati ai fini statistici (perché non raggiungono le predette soglie) l’obbligo è assolto tramite il c.d. spesometro.

Sussiste, invece, il mantenimento dei modelli Intra esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta, dunque, ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).

Decorrenza della novità - Le novità esposte trovano applicazione agli elenchi riepilogativi con periodo di riferimento decorrente dal 1°gennaio 2018 (comma 4-quinquies dell’art. 13 del Dl n. 244/2016, come convertito dalla legge n. 17/2017) con la naturale conseguenza che (come detto in premessa) entro la giornata di domani vanno, comunque, inviati (secondo le vecchie regole) i modelli Intra riferiti all’ultimo trimestre o mese dello scorso anno, così come resta fermo l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intra aventi periodi di riferimento antecedenti il 1° gennaio di quest’anno.
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