22 marzo 2018

Modello EAS 2018: invio al 3 aprile solo per le variazioni

Autore: Pasquale Pirone
Entro il 3 aprile 2018, gli enti che nel 2017 hanno registrato una modifica dei dati indicati nell’ultimo modello EAS inviato sono tenuti a presentare un nuovo modello aggiornato con le variazioni intervenute. In realtà la scadenza sarebbe il 31 marzo, ma considerato che il 31 cade di sabato ed essendo i due giorni successivi anch’essi festivi, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Ricordiamo, in sede di premessa, che l’art. 30, DL n. 185/2008 subordina l’applicazione, da parte degli enti non commerciali, delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72, oltre che al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, anche alla presentazione del menzionato modello. Le agevolazioni fiscali citate si concretizzano nella non imponibilità, ai fini delle imposte sul reddito ed IVA dei corrispettivi, delle quote e dei contributi.

Termini e modalità di presentazione – Il modello (reperibile, insieme alle istruzioni, direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate attraverso il seguente link) deve essere inviato, in via telematica (direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel) entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Dunque, entro il 3 aprile prossimo occorre inviare il Modello EAS solo nel caso in cui si sono verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati o, comunque, rispetto allo scorso anno. Come si evince dalla istruzioni ministeriali al modello, tuttavia, non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31.

Inoltre, non è richiesta la comunicazione - attraverso la presentazione di un nuovo modello - nel casi di variazioni intervenute nelle sezioni “Dati relativi all’ente”, ossia delle variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale (ad esempio sede legale o denominazione) e/o “Rappresentante legale”, ossia delle variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente. La ratio è rinvenibile nel fatto che le stesse variazioni sono già state comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA) con la relativa indicazione rispettivamente nel quadro B “Soggetto d’imposta” e nel quadro C “Rappresentante” presenti in tali modelli (Circolare n. 45/E/2009).

Soggetti esonerati – Sono in ogni caso esonerati dalla presentazione del modello: gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale; le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette); le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili); i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali; le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997; gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Inoltre, possono presentare il modello EAS con modalità semplificate (compilando solo alcune delle informazioni richieste nel modello): le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000; le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto); le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000; le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo; le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime; l’Anci, comprese le articolazioni territoriali; le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro); le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa; le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

La remissione in bonis - L’omessa presentazione del modello entro i termini previsti comporta, come conseguenza, l’inapplicabilità del regime fiscale di favore previsto. Ad ogni modo, il legislatore ammette la possibilità di ricorrere all’istituto della “remissione in bonis” che prevede l’invio, del modello omesso, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. In tal caso occorre, oltre che inviare il modello, versare una sanzione pari a 250 euro. Ne consegue che se l’ente obbligato alla presentazione del modello dovesse ometterne l’invio entro il prossimo 3 aprile, potrà rimediare versando la sanzione di 250 euro e presentando il modello EAS entro il 31 ottobre 2018 (ossia entro il termine di presentazione del Modello Redditi/2018). La sanzione va versata con F24 (codice tributo “8114” ed anno di riferimento “2018”). Si tenga presente che la sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento.
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