13 ottobre 2018

Modello EAS. Regolarizzazione entro il 31 ottobre

Si segue la scadenza del modello Redditi

Autore: Andrea Amantea
Premessa - Le violazioni e le omissioni connesse alla presentazione del modello EAS possono essere sanate ricorrendo alla c.d. remissione in bonis entro il 31 ottobre. Data che coincide con il termine di presentazione del modello Redditi.

Il modello EAS – In via generale, gli enti associativi che intendono usufruire delle previsioni agevolative di natura fiscale di cui all’art. 148 del T.U.I.R. (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini Iva di corrispettivi, quote e contributi), devono presentare apposito modello EAS all’Agenzia delle entrate; l’onere di comunicare i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali è stato introdotto dall’art. 30 del D.L. 185/2008 il quale dispone, appunto, che “I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 del T.U.I.R. e all’art. 4 del D.P.R 633/1972 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria […] e in possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate” (vedi provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 2 settembre 2009).

Le scadenze originarie – Circa i termini di presentazione del modello EAS, è disposto che l’invio debba avvenire, tramite Entratel o Fisconline:
  • entro 60 giorni dalla data di costituzione di nuovi Enti/Associazioni;
  • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione dei dati comunicati con un precedente modello.

Inoltre, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

La remissione in bonis – Il D.L. 16/2012 e ss.mm.ii all’art. 2 comma 1, ha introdotto il c.d istituto della remissione in bonis, pienamente applicabile anche alla presentazione del modello EAS sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza (vedi Risoluzione Agenzia delle entrate n° 110/E 2012); in sostanza, le disposizioni agevolative di natura fiscale sopra richiamate rimangono in capo all’associazione laddove, in presenza di violazioni/omissioni relative alla presentazione del modello EAS:
  • abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine previsto per la presentazione del modello EAS,
  • provveda ad inviare il modello (solo in caso di omissione dell’adempimento) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
  • versi “contestualmente” la sanzione di cui all’art. 11 del D.lgs. 471/1997 (non compensabile) pari a € 250 utilizzando il Mod. F24 (codice tributo “8114” e riportando come “anno di riferimento” l’anno per il quale si effettua il versamento).

Si ponga attenzione al fatto che per prima dichiarazione utile si intende la prima dichiarazione dei redditi (ex Unico, ora modello Redditi) il cui termine ordinario di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione; da qui dunque la data del 31 ottobre così fissata per il modello Redditi dalla Legge di bilancio 2018. Qualora l’adempimento omesso rilevi esclusivamente ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il termine cui occorre fare riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso.

Particolare attenzione va posta nelle ipotesi in cui il sessantesimo giorno dalla data di costituzione dell’Ente o della perdita dei requisiti coincida con il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero cada in data successiva; in tali casi la presentazione del Modello EAS, ricorrendo alla remissione in bonis, potrà avvenire entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

Per meglio intenderci, supponiamo che un Ente tenuto alla presentazione del modello EAS sia stato costituito in data 2 settembre 2018; in tale caso il termine di 60 giorni per la presentazione del modello EAS spirerebbe alla data del 31 ottobre, termine di presentazione del modello Redditi 2018; in base a quanto detto, il ricorso alla remissione in bonis può avvenire entro il termine di presentazione del modello Redditi 2019, periodo d’imposta 2018.
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