27 giugno 2018

Modello F24 anche per le pretese ipotecarie

Autore: Pasquale Pirone
A decorrere dal 1° luglio 2018 il modello “F24” potrà essere utilizzato anche per il pagamento di: imposta ipotecaria; imposta di bollo; tasse ipotecarie; sanzioni amministrative tributarie e spese di notifica dovute a seguito di notifica di avvisi di liquidazione; atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, correlati all’esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario, prodotti successivamente alla predetta data.

A stabilirlo è stato il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (Prot. 127680/2018) emanato nella giornata di ieri (i codici tributi da utilizzare per la compilazione del modello verranno istituiti con successiva risoluzione).

Cosa dice il provvedimento – L’estensione delle modalità di versamento con il citato modello anche alle somme anzidette, “avviene in un’ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello stesso per il pagamento di numerosi tributi”. Così si esprime l’Agenzia delle Entrate nelle motivazioni al provvedimento di cui in premessa.

Va sottolineato che resta, comunque, preclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle somme in commento. Così come restano ferme le modalità di pagamento telematico dei tributi dovuti dai soggetti di cui all’articolo 10, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR) approvato con DPR n. 131/1996, in relazione agli adempimenti effettuati tramite le procedure telematiche previste dall’articolo 3-ter del D. Lgs. n. 463/1997. Stiamo, quindi, parlando delle somme richieste (con avvisi di liquidazione) ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, le quali continueranno ad essere corrisposte con le modalità previste dal Decreto interministeriale 13 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Divieto di contante al catasto - E’ utile, infine, ricordare che a decorrere dal 1° gennaio 2018 negli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (Catasto) non è più possibile effettuare i pagamenti tramite denaro contante, per le operazioni di visura, ispezione, rilascio di copie e certificazioni, nonché per le volture catastali. Da quelle data ciò, può, infatti, avvenire solo mediante l’utilizzo del nuovo contrassegno “marca servizi”, carte di debito o prepagate, modello F24 Elide o altre modalità telematiche (come ad esempio il POS). Quanto detto lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento dello scorso 28 giugno (Prot. n. 120473/2017) in applicazione di quanto previsto dall’art. 7-quater, comma 36, del Dl n. 193/2016, secondo cui, a decorrere dal 1º luglio dello scorso anno, la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici provinciali - territorio dell'Agenzia delle Entrate è effettuata mediante: versamento unitario, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; contrassegni sostitutivi; carte di debito o prepagate; modalità telematiche; altri strumenti di pagamento elettronico.

Fu, comunque, previsto un periodo transitorio fino al 31/12/2017 (fino a tale data è stato, quindi, ammesso ancora l’uso del denaro contante e di titoli al portatore, in alternativa alle opzioni di pagamento menzionate).
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