12 giugno 2018

Modello redditi 2018: quadro DI per i crediti da integrativa

Autore: Paola Sabatino
Per effetto delle modifiche all’articolo 2, comma 8-bis del d.P.R. n. 322/98, introdotte dal D.L. n. 193/2016, a partire dal 2017 nel Modello Redditi, è presente il nuovo quadro DI, riservato ai soggetti che hanno presentato, nel periodo di imposta precedente, dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative, al fine di indicare il maggior credito emergente da dette dichiarazioni.

Nella dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Si precisa che, in precedenza, l’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322/98, prevedevano rispettivamente, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, entro il termine di decadenza dell’accertamento, ovvero, una dichiarazione integrativa a favore, entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Con riferimento al Modello Redditi Persone Fisiche 2018, nel quadro DI, rispetto all’anno scorso, è stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Da quest’anno, pertanto, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 “credito” e va sommato all’ammontare dell’eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata.

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta, occorre compilare un distinto rigo del quadro DI per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta. Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Quadro DI nel modello Redditi SC/2018 - Nelle istruzioni del modello redditi SC 2018, viene precisato che, nel caso in cui il credito indicato nella colonna 5 “maggior credito” riguardi un’imposta per la quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.

Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.

Qualora, invece, non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Quadro DI nel modello Redditi SP/2018 - Con riferimento al Modello Redditi SP 2018, nel quadro DI, è stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza (colonna 4). Da quest’anno, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 “maggior credito” e va sommato all’ammontare dell’eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata.

Nelle istruzioni del Modello Redditi SP 2018, viene precisato, inoltre, che l’importo indicato nella colonna 4, del quadro DI, non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 5 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza di tassa etica, nella colonna 3 del rigo RQ49 del quadro RQ). Il credito indicato nella citata colonna può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione per compensare importi a debito.
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